Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo
Con decreto in data 24.10.2007 il Tribunale di Caltanisetta ordinava, ai sensi della L. n. 575 del 1965, artt. 2 ter e segg., la confisca di beni sequestrati (con distinti decreti in data 28.12.2005, 15.3.2006 e 20.12.2006) dei quali S.A. aveva la disponibilità, direttamente o indirettamente, in quanto riteneva sussistere un vizio di origine che aveva impresso carattere di illiceità a tutta l’attività imprenditoriale del predetto, anche a prescindere da ogni considerazione sulla sproporzione fra redditi e investimenti, che veniva ritenuta comunque sussistente.
A seguito di appello proposto dalla difesa di S.A., la Corte d’appello di Caltanisetta, con decreto in data 29.12.2009, rigettava l’impugnazione proposta per i seguenti motivi.
Respingeva l’eccezione di nullità del decreto emesso dal Tribunale di Caltanisetta in data 31.1.2007/2.3.2007 – con il quale era stata applicata la misura della sorveglianza speciale e disposto il rinvio all’udienza del 4.4.2007 per la prosecuzione del procedimento in ordine alla trattazione della proposta per la misura patrimoniale – per omessa notifica dell’avviso dell’udienza all’avv. Santi Magazzù, codifensore del proposto insieme all’avv. Danilo Tipo, in quanto negli atti non risultava la nomina dell’avv. Magazzù come difensore di fiducia di S.A..
Il predetto legale, in effetti, risultava essere stato nominato, all’udienza del 12.4.2006, quale difensore di fiducia solo da S.C., figlio del preposto e terzo intestatario di beni.
La Corte d’appello riteneva sussistente la prova di una illiceità ontologica dei beni in sequestro, sulla base delle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia C.E., V.C., G.A. e R.T., i quali non si erano limitati a riferire sui fatti da cui desumere la vicinanza di S.A. all’organizzazione criminale "Cosa Nostra", ma avevano indicato quali specifici appoggi illegali il predetto aveva ricevuto che gli avevano consentito una rapida ascesa economica nel campo dei lavori edili (in particolare presso l’azienda agricola del conte (OMISSIS) e nella metanizzazione del Comune di (OMISSIS)).
Riteneva altresì che fosse stata accertata l’impossidenza da parte del preposto e dei familiari conviventi di un flusso reddituale lecito, idoneo a consentire l’acquisizione dei beni di cui, direttamente o indirettamente, aveva la disponibilità.
A tal fine la Corte d’appello faceva riferimento agli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali era emersa una notevole sperequazione tra entrate e uscite, sì da far ritenere con certezza che gli acquisti dei numerosi beni in sequestro erano stati effettuati con i guadagni illeciti realizzati dallo S..
A giudizio della suddetta Corte, la confisca non poteva essere limitata ai soli beni riconducibili all’attività di impresa, in quanto l’acquisto di cespiti immobiliari effettuato dalla moglie dello S. non era stato giustificato da una idonea fonte reddituale.
Le operazioni bancarie, e in particolare i contratti di mutuo stipulati, non erano in alcun modo riconducibili agli acquisti dei terreni sequestrati, in quanto detti acquisti risultavano effettuati in epoca antecedente alle operazioni bancarie. Le modalità illecite di esercizio dell’attività imprenditoriale costituivano un criterio prioritario, in ordine alla valutazione della provenienza illecita dei beni sequestrati al prevenuto, e inducevano a considerare detto criterio prevalente su quello della proporzione del valore di tali beni rispetto ai redditi dichiarati e all’attività economica svolta, atteso che i redditi di cui aveva goduto il proposto apparivano essere esclusivamente quelli derivanti dall’attività imprenditoriale inquinata.
La Corte d’appello riteneva, infine, irrilevante che l’accertamento del reato di partecipazione ad associazione mafiosa fosse ancora sub iudice, stante l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento della Corte d’appello di Caltanisetta l’avv. Danilo Tipo, difensore di S.A. e di S.C., terzo interessato dal provvedimento di confisca, deducendo come primo motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c per omessa notifica all’avv. Santi Magazzù della fissazione dell’udienza nella quale doveva essere trattata la richiesta per l’applicazione della misura patrimoniale, nonostante il suddetto difensore fosse stato nominato da S.A.. Secondo il ricorrente, l’avv. Megazzù era stato nominato dal proposto sin dall’origine unitamente all’avv. Danilo Tipo e non aveva ricevuto alcun avviso del procedimento, ad eccezione del decreto di proroga del termine annuale per la durata del sequestro, notificato in data 10.1.2007. Da questa data, nessun atto era stato più notificato al predetto difensore, e in particolare non gli era stato notificato il decreto in data 31.1.2007 con il quale S.A. era stato sottoposto alla sorveglianza speciale e, contestualmente, il procedimento era stata rinviato all’udienza del 4.4.2007 per la trattazione della proposta di applicazione della misura patrimoniale.
Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C, B ed E per aver il decreto disposto la confisca con motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente e, comunque, in assenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Secondo il ricorrente, la confisca non poteva interessare l’intero patrimonio, ma il giudice avrebbe dovuto effettuare una ricostruzione puntuale dei singoli elementi patrimoniali da rapportare al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, individuando un nesso di derivazione del bene sequestrato o confiscato con il coinvolgimento del prevenuto in attività criminali mafiose. Nella motivazione della Corte d’appello non era stato indicato in quali modi si sarebbe formato illecitamente il patrimonio dello S., e comunque non potrebbero essere considerati sufficienti a dar conto di tale illecita origine gli indizi concernenti la pericolosità del soggetto che avevano indotto a promuovere l’azione di prevenzione.
Il provvedimento impugnato aveva fatto derivare tutti i redditi prodotti dallo S. dall’adesione del medesimo a "Cosa Nostra", senza considerare che detta adesione era ancora in discussione, in quanto S.A. non era stato condannato neppure in primo grado per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. Il giudice non aveva verificato la provenienza illecita dei beni, accertando una sproporzione tra gli investimenti effettuati e le disponibilità economiche del preposto, nelle quali peraltro sarebbero dovuti rientrare tutti gli elementi finanziari comunque posseduti dallo S., purchè non di provenienza illecita, che non poteva essere accertata solo sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La motivazione del provvedimento impugnato doveva essere ritenuta illogica, in quanto non aveva considerato – ai fini della sussistenza delle liquidità necessarie ad effettuare acquisti immobiliari – somme erogate con un mutuo, negando anche una perizia che sarebbe stata invece necessaria al fine di effettuare una ricostruzione dei flussi patrimoniali del nucleo familiare.
Motivi della decisione
Il primo motivo appare inammissibile.
Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente aveva già eccepito davanti alla Corte d’appello di Caltanisetta la nullità dell’intero procedimento di prevenzione, in quanto non preceduto dalla notifica all’avv. Santi Magazzù.
La Corte d’appello ha ritenuto infondata la suddetta eccezione, poichè dagli atti non risultava la nomina del predetto avvocato, in qualità di difensore di S.A., ma la sola nomina dello stesso avvocato, quale difensore di S.C..
Il ricorrente ha sollevato davanti a questa Corte la medesima eccezione, senza dare alcuna indicazione sulla data, sugli estremi o sulle circostanze in cui detta nomina sarebbe stata effettuata da S.A..
Essendosi, quindi, il ricorrente limitato a riproporre lo stesso motivo già discusso e ritenuto infondato dal giudice del gravame, senza fornire alcuna specificazione sulla esistenza della suddetta nomina dell’avv. Magazzù da parte di S.A., detto motivo deve essere ritenuto inammissibile perchè non specifico.
Anche il secondo motivo appare inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato non è privo di motivazione nè la stessa risulta meramente apparente, e neppure la confisca è stata disposta omettendo di motivare sui presupposti del provvedimento di confisca previsti dalla L. n. 575 del 1965.
Si deve premettere che la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma penultimo ammette il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello solo per violazione di legge, e quindi non è deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione, a meno che questa sia del tutto carente ovvero ometta di prendere in considerazione un presupposto essenziale per l’applicazione della legge.
Dalla lettura della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3 si evince, per quanto rileva nel presente processo, che la confisca viene disposta per due categorie di beni: quelli di cui la persona nei cui confronti è stato instaurato il procedimento abbia la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività, e quelli che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Secondo il Tribunale e la Corte d’appello di Caltanisetta il compendio sequestrato, per intero e nel suo complesso, è risultato acquisito ab origine al patrimonio di S.A. per effetto diretto o mediato di provenienza di attività illecite, che sono state accertate attraverso le concordanti dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia.
La motivazione sul punto appare dotata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità che la sottraggono al vizio di violazione di legge per carenza di motivazione.
Si deve aggiungere che la confisca non è stata disposta solo in base agli indizi di appartenenza o vicinanza dello S. all’associazione mafiosa, ma accertando attraverso le dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia le modalità illecite dell’attività imprenditoriale attraverso le quali si era formato il patrimonio nella disponibilità del predetto.
Dal provvedimento impugnato risulta anche che la confisca è stata decisa solo dopo aver verificato che i redditi dello S. e dei suoi familiari erano del tutto sproporzionati rispetto al valore dei numerosi beni acquistati nel periodo considerato e che non erano state fornite adeguate giustificazioni sulle disponibilità con le quali erano stati effettuati i numerosi acquisti di terreni e di altri beni.
Essendo stato accertato che i beni in sequestro erano stati, nel loro complesso, acquistati mediante attività illecite, non era necessario indicare, per ogni singolo bene, da quale attività illecita lo stesso provenisse.
Correttamente la Corte d’appello ha rilevato che l’esito del giudizio penale, riguardante l’accusa rivolta a S.A. del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., non è pregiudiziale alle decisioni del procedimento di prevenzione, non risultando peraltro che in questo procedimento siano stati posti a base dell’illecita matrice dei beni oggetto di apprensione circostanze risultate insussistenti in sede penale.
Dal provvedimento impugnato risulta che la Corte d’appello ha congruamente motivato anche la ragione per la quale le operazioni bancarie indicate non potevano giustificare l’acquisto di beni di cui è stata ordinata la confisca. Pertanto anche il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.