Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 9/7/08 la Corte di Assise di Siracusa condannava G.G. alla pena di anni 5 di reclusione e 5.000 Euro di multa per i reati (commessi ed accertati in (OMISSIS)) di detenzione e porto illegali di una pistola cal. 6,35 (capo B) e, in riferimento ad essa, di ricettazione (capo C) e detenzione di arma clandestina (capo D) in quanto con il numero di matricola abraso.
Assolveva invece il G. dal reato di omicidio (capo A) commesso con la pistola oggetto dei capi precedenti, in danno di T. V., per aver agito in stato di legittima difesa.
Su appello del Pm (che chiedeva la condanna per omicidio volontario e in subordine per eccesso colposo di legittima difesa), delle parti civili e dell’imputato la Corte di Assise di Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva la penale responsabilità del G. anche per il reato di omicidio sub A, qualificato il fatto come compiuto con eccesso colposo di legittima difesa ( art. 52 c.p., art. 59 c.p., u.c. e art. 589 c.p.). Con le conseguenti statuizioni civili.
T.V., la vittima, intorno alle 21,30 del 21/3/04 viene trovato esanime in una pozza di sangue nel vialetto d’accesso di un agriturismo di (OMISSIS), al di qua del cancello di ingresso, da un ospite che ne stava uscendo. All’esterno del cancello, aperto, la VW Golf del T. coi fari accesi, la chiave di avviamento inserita, lo sportello lato guida aperto. Sul posto altre pozze di sangue e tracce di colluttazione e, dietro una siepe, una pistola cal. 6,35 (priva di impronte digitali, ma intrisa di sangue e di terriccio) con l’otturatore bloccato da un colpo inesploso. La mattina dopo, con la luce, verranno trovati in terra due bossoli esplosi cal. 6,35.
Nel contempo, a seguito di una collisione tra autoveicoli avvenuta ad un incrocio nell’abitato di (OMISSIS), uno dei conducenti coinvolti si avvede che nelle vicinanze è fermo un fuoristrada Toyota sul cui sedile di guida si trova sanguinante un proprio conoscente, l’odierno imputato G.G., che porta subito all’ospedale, dove gli vengono riscontrate escoriazioni varie ed una ferita trapassante da arma da fuoco alla piega del braccio sinistro. Il sedile di guida e il pannello interno dello sportello sinistro del fuoristrada è intriso di sangue e sulla pedana poggiapiedi davanti all’altro sedile, un cassettino portaoggetti (completamente estratto dalla sua sede sotto uno dei sedili) contenente un lucchetto (che risulterà quello del cancello dell’agriturismo) e due chiavi (quella del lucchetto e quella della stanza n. 3 della struttura). All’interno dell’autoveicolo tracce di polvere da sparo (rilevati residui di sparo in abbondanza sul volante e sull’impugnatura del cambio).
L’autopsia sul cadavere rivela un unico colpo di arma da fuoco esploso a bruciapelo al petto della vittima, con traiettoria da destra a sinistra e dall’alto in basso; una escara o ustione di 3 grado alla mano sinistra (come di chi avesse afferrato la canna di una pistola che poi avesse sparato); escoriazioni varie.
Si accertava che quello stesso pomeriggio il G. (pregiudicato per associazione di tipo mafioso) si era incontrato nella stanza n. 3 di quell’agriturismo con A.F., moglie separata del T.; che all’uscita della coppia dalla struttura ricettiva in cui si erano intrattenuti per circa tre ore, il G. veniva affrontato dal T., geloso della moglie nonostante la risalente separazione (circa tre anni); ne seguiva una colluttazione, all’esito della quale il T. rimaneva ucciso con un colpo di pistola cal. 6,35 che risulterà con matricola abrasa.
Questi i fatti incontestati (a parte la dislocazione del portaoggetti nel fuoristrada, che l’accusa ritiene contenesse la pistola – che si sarebbe quindi appartenuta al G. – e che la difesa addebita invece a spostamenti successivi a opera di chi, in più occasioni, anche a scopo di indagine, era entrato nell’automezzo: solo cinque i residui di sparo all’interno del contenitore).
La divergenza tra accusa (pubblica e privata) e difesa è in primo luogo sull’originaria disponibilità dell’arma. Secondo l’accusa essa era custodita dal G. nel cassetto portaoggetti del fuoristrada, allocato sotto uno dei sedili anteriori: quando l’uomo, sceso dalla vettura per aprire il lucchetto del cancello (dietro di lui la donna a bordo della propria auto) aveva visto il T. (assai più giovane e robusto e noto per il suo carattere aggressivo) muovere dall’altra parte dell’ingresso per venire minaccioso verso di lui, era tornato precipitosamente verso la sua autovettura per prendere la pistola. Ciò aveva fatto (lasciando nel contempo cadere nel portaoggetti, dove era la pistola, il lucchetto e le chiavi) ma era stato intanto raggiunto dall’altro, iniziando con lui una colluttazione. Poi i due spari: un primo colpo, deviato con la mano sinistra dal T., aveva colpito lo stesso G. all’incavo del braccio sinistro; il secondo, sparato a bruciapelo a contatto con il petto del T., era andato a bersaglio. Poi la pistola gettata (o nascosta) dietro la siepe e la fuga in auto.
Secondo la difesa, sorretta dalla parola della A. (che vede qualcosa nella mano dell’ex marito) e dalla versione dei fatti data dall’imputato (che nella fase delle indagini, prima di astenersi dal fare altre dichiarazioni, affermava che gli aggressori erano due, il T. in auto ed un motociclista sconosciuto armato di pistola, che poi, quello esitando a sparare, viene presa direttamente dall’interessato), ad essere armato fin dall’inizio era il T.: durante la colluttazione erano partiti due colpi e solo dopo essere risalito in macchina ed essersi allontanato, senza curarsi dell’altro, si era accorto di essere ferito al braccio.
Il giudice di primo grado, pur attribuendo l’arma alla persona del G. (di qui la condanna per i capi B, C e D relativi alla pistola: solo il possessore aveva interesse a nasconderla, per recuperarla in un secondo momento), ritiene che questi abbia agito per legittima difesa: il primo colpo lo attinse al braccio, il secondo colpì mortalmente l’aggressore (volontariamente o meno nel corso della colluttazione, comunque nella necessità che l’altro non si impadronisse dell’arma), il terzo si inceppò.
Il giudice di secondo grado, invece, esclude una tale ipotesi e ciò a ragione del fatto che il G. aveva sì agito nella presunzione che il T. (che egli giustamente temeva, per sè ma anche per la donna che era nella vettura dietro di lui) fosse armato, ma, non avendo usato la necessaria accortezza per verificare la decisiva circostanza, aveva posto in essere – colposamente – una reazione sproporzionata all’offesa. Di qui la condanna per eccesso colposo di legittima difesa: riducendo tuttavia la pena per il reato base (capo C) e gli immediati satelliti ed opportunamente aumentando la pena in continuazione per il reato colposo, aveva mantenuto la pena nella stessa misura stabilita in primo grado.
Ricorreva per cassazione la difesa del G., deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla condanna per i reati relativi all’arma (disattesa l’unica prova diretta rappresentata dalla testimonianza della A. sia in ordine a chi detenesse la pistola al momento del fatto sia in ordine alla dinamica del fatto stesso, erano stati privilegiati argomenti inferenziali di prova indiretta); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla negata ipotesi di legittima difesa per una malintesa accezione del concetto di proporzione tra difesa e offesa (trattandosi di concetto relativo da valutare caso per caso); 3) vizio di motivazione e violazione di legge per le negate attenuanti generiche e la determinazione della pena per il reato base e quelli in continuazione.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, i difensori di parte civile per la declaratoria di inammissibilità del medesimo, i difensori dell’imputato per il suo accoglimento.
La sentenza impugnata va annullata limitatamente al capo A, con rigetto nel resto del ricorso.
Infondato il primo motivo, che lamenta vizio di motivazione là dove invece, del tutto correttamente e senza contraddizioni o vizi logici, la sentenza da conto del mancato credito alla testimonianza della A., di per sè sospetta per i rapporti che la legano al G. ed apertamente in linea con la versione dell’imputato (quest’ultima oggettivamente incongrua e addirittura sovrabbondante rispetto agli scopi difensivi). Ben motivate, allo stesso modo, le ragioni che militano per l’attribuzione della pistola all’imputato e non al T.: se il possessore dell’arma fosse stato quest’ultimo, il G. non avrebbe avuto scampo. Tutto invece ha una la logica nel caso opposto: il precipitoso tentativo di recuperare l’arma sulla macchina alla vista dell’avversario, il recupero della stessa inizialmente vanificato dall’arrivo del T. (in realtà poco importa che fosse tenuta nel vano portaoggetti o altrove, anche se non si spiegherebbe la presenza al suo interno di cinque particelle di piombo-antimonio-bario se il vano fosse stato al suo posto al momento dell’esplosione dei colpi), la colluttazione tra i due, la pistola contesa, gli spari. Poi la fuga con la pistola gettata o nascosta dietro la siepe dopo averne stropicciato le impronte con il terriccio, all’evidente fine – per il ferito sanguinante – di non portare con sè un’arma con il numero di matricola abraso (se il sopravvissuto non ne fosse stato il possessore e l’utilizzatore avrebbe avuto tutto l’interesse a lasciarla com’era nei pressi del cadavere) e magari di recuperarla in un secondo momento.
Fondato invece il secondo motivo. Se è corretto configurare un’ipotesi di legittima difesa putativa in capo all’imputato (che a quell’ora di notte e in luogo relativamente isolato si è visto venire contro l’ex marito geloso, più giovane e prestante di lui, della donna con cui aveva appena passato alcune ore in intimità e che si trovava appena alle sue spalle a bordo di una seconda auto), non può condividersi il prosieguo del ragionamento del giudice d’appello in ordine alla qualificazione del fatto come di eccesso colposo: anche ipotizzando che ad un certo punto il G. abbia avuto ad accorgersi di avere di fronte un uomo disarmato, non è esigibile – in un contesto di colluttazione estrema – che egli dosasse con precisione il proprio vantaggio, facendo valere in modo eventualmente lesivo ma non omicida la propria superiorità. E’ vero che egli ha sparato "a bruciapelo" (cioè a contatto) contro il petto dell’antagonista, inevitabilmente uccidendolo, ma se l’altro (più giovane e robusto) gli avesse sottratto l’arma nulla avrebbe potuto garantire l’incolumità sua e della donna che era alle sue spalle. La stessa sentenza Strozza che viene citata a conforto (Cass., sez. 1^, n. 1559 del 27/11/78, dep. 9/2/79, rv. 141128-9) è in caso esattamente opposto, dove la difesa contro un’aggressione manuale lesiva dell’incolumità individuale era stata realizzata, cagionando la morte dell’aggressore mediante l’uso di una pistola, da parte di un soggetto più giovane e di maggior prestanza fisica. La motivazione non è pertanto adeguata e gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio ad altro decidente. In parte infondato, in parte assorbito il terzo motivo. La pena, se (come nella specie) è sufficientemente motivata, non è censurabile nel giudizio di legittimità. Il giudice di merito ha motivatamente negato le circostanze attenuanti generiche per la presenza di un significativo precedente e la negativa condotta post delictum (la fuga dopo il fatto, il tentato occultamento della pistola, le menzogne rese prima nel corso delle indagini preliminari poi nel memoriale prodotto in dibattimento). La pena per i reati accertati è particolarmente mite, "limata" sia nel reato base sub C che in quelli in continuazione sub B e D. Il giudice del rinvio si uniformerà alla presente sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 627 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo sub A come riqualificato e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso.
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