Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – La Corte di Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella del Tribunale della stessa città, che aveva condannato l’appellante L.G. alla pena di mesi quattro di arresto, siccome colpevole del reato previsto e punito dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, per aver violato il 14 aprile 2005 le prescrizioni impartite con il decreto di applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, allontanandosi dal comune di residenza di Messina per portarsi in quello di Villafranca Tirrena.
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento:
– in via principale, per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici di appello confermato le statuizioni della sentenza di primo grado, recependole acriticamente, senza fornire adeguata e compiuta motivazione in merito alle argomentazioni prospettate dalla difesa, con riferimento sia all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, in quanto la violazione delle prescrizioni era ricollegabile ad un errore sull’estensione del territorio del Comune di Messina; sia alla mancata riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche;
– in via subordinata, per essere il reato ascritto all’imputato estinto per prescrizione, risultando commesso il fatto contestato il 14 aprile 2005.
Motivi della decisione
1. – L’impugnazione è fondata nei termini meglio precisati in prosieguo.
1.1 – Con riferimento ai primi due motivi d’impugnazione, deve rilevarsi che tutte le censure prospettate in ricorso, risultano manifestamente infondate, prescindendo le stesse, del tutto, dal percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello – nel quale pure si evidenziava, per un verso, l’assoluta insostenibilità sul piano logico e comunque l’irrilevanza sul piano giuridico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, dell’assunto secondo cui il L. sarebbe incorso in errore sulla delimitazione del Comune di Messina e, per altro verso, la mancata indicazione di elementi utili per disporre una riduzione dell’entità della pena inflitta in primo grado e già molto mite rispetto alla gravita dei fatti contestati d alla propensione a violare la legge dell’imputato, quale desumibile dai suoi precedenti penali – si limitano a denunziare, del tutto genericamente, l’inadeguatezza delle motivazioni fornite dai giudici di appello, senza neppure Indicare, nel ricorso, le specifiche argomentazioni trascurate dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento del ricorrente o comunque ad una riduzione della pena inflitta in primo grado.
2 – Meritevole di accoglimento è invece il terzo motivo d’impugnazione, relativo all’estinzione del reato per prescrizione.
Posto che al ricorrente viene imputata una violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, commessa il (OMISSIS), anteriormente quindi alla modifica legislativa di cui al D.L. 27 luglio 2005, n. 144, questa Corte deve rilevare, che in effetti il termine massimo di prescrizione (anni quattro e mesi sei), fissato dal legislatore per il reato per cui vi è stata condanna, era già decorso nel momento in cui è stata deliberata la sentenza impugnata (14 dicembre 2009).
1.3 – Conseguentemente, difettando le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.