T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 452 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino indiano, ha presentato in data 31.7.2007 istanza alla Prefettura di Brescia per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 20.12.2010 e depositato il 22.12.2010, H.S. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 12.1.2011 si è costituita in giudizio l’Amministrazione, riservando al prosieguo la produzione della documentazione e le difese.

E’ stata fissata – ex art. 87 c. 3 c.p.a.- la camera di consiglio del 9.3.2011.

Con nota depositata in data 1.3.2011, il difensore del ricorrente ha comunicato che in data 18.1.2011, il Ministero ha comunicato l’avvenuta concessione della cittadinanza italiana, sicché ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La dichiarazione di rinuncia risulta rituale, posto che il legale risulta fornito del potere, conferitogli da ricorrente con il mandato difensivo, di rinunciare al ricorso.

Con atto depositato il 9.3.2011 l’Amministrazione ha comunicato l’affenuto conferimento della cittadinanza con atto emanato il 19.11.2010, antecedentemente alla notifica del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia allo stesso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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