Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Ancona, con ordinanza 30.7.2010, rigettava l’appello di C.V. avverso l’ordinanza 27.2.2010 con cui era rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti dello stesso C. (indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; L. n. 895 del 1967, art. 2 e L. n. 110 del 1975, art. 23), ribadendo la infondatezza della eccezione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da M.I., eccezione sollevata in redazione ai capi di imputazione B) e C) (quest’ultimo, peraltro, non compreso nell’imputazione cautelare).

L’ordinanza impugnata veniva emessa a seguito di sentenza 4.6.2010 della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza 26.3.2010 del medesimo Tribunale, per nuovo esame su detta eccezione.

C.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 30.7.2010 e ne chiedeva l’annullamento, deducendo:

1) contraddittorietà della motivazione, laddove il giudice di appello aveva escluso la inutilizzabilità delle dichiarazioni del M., ritenendo che a carico dello stesso, al momento dell’inizio della deposizione, non sussistesse alcun indizio di reità, nonostante avesse ammesso, già in sede di sommarie informazioni, in data 2.2.2009 (V. verbale allegato), di aver acquistato dal C. la notevole quantità di 300 grammi di cocaina al mese, circostanza che consentiva di attribuire al M. la qualità di indagato, ancor prima della sua deposizione;

2) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice del riesame aveva ritenuto che ragioni affettive e di salute potessero giustificare l’assunzione di 300 grammi di cocaina al mese in concomitanza, fra l’altro, con l’uso di medicinali.

Il ricorso è fondato.

Secondo il principio di diritto,, enunciato da detta sentenza di annullamento della S.C., conforme a quello già affermato dalle S.U. (Cass n. 15208/2010), "in tema di prova dichiarativa, allorchè venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengono rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità".

La Corte di legittimità evidenziava che il Giudice, ai fini della sanzione prevista dall’art. 63 c.p.p., comma 2, riguardante l’inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese senza le garanzie difensive, da soggetto che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, deve verificare la concreta sussistenza, a carico di quest’ultimo, di indizi in ordine alla sua responsabilità personale per un determinato fatto; conseguentemente, nella specie, si imponeva una più congrua motivazione sulle ragioni per le quali il giudice di merito riteneva l’acquisto di 300 grammi di cocaina al mese, (circostanza ammessa dallo stesso M.), non fosse sintomatico, per la consistenza di detto quantitativo, di una destinazione della droga ad uso non esclusivamente personale.

Orbene, il Tribunale di Ancona, con l’ordinanza impugnata, ha escluso che a carico del M., al momento dell’inizio della sua deposizione, sussistesse alcun indizio di reità, con riferimento alle spiegazioni fornite dallo stesso sull’uso smodato di stupefacente (ragioni affettive e di salute che avevano comportato un suo stato di prostrazione).

Tale motivazione contrasta, però, con quanto emerge dagli atti processuali allegati dal ricorrente ed, in particolare, con quanto riferito dal M., in sede di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., laddove, in data 2.2.2009, come persona informata sui fatti, già prima dell’escussione di C.V., riferiva che:

"dal gennaio 2008 (il C.) è divenuto il mio unico fornitore.

Ormai ero già abituato a consumare una quantità notevole di sostanza, tanto che iniziavo subito ad effettuargli ordini di gr. 100 alla volta, ogni due settimane e anche di più. Diciamo che nel giro di un mese acquistavo circa trecento grammi di cocaina…….. ad un certo punto ha pensato che pur di colpirmi mi avesse segnalato alle Forze dell’ordine come spacciatore, mentre quanto da me comprato aveva come unico scopo l’uso personale".

Sulla base di tali dichiarazioni il giudice, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, doveva interrogarsi circa la sussistenza, sin dall’inizio della deposizione, di indizi di reità a carico del M., desumibili, al di là delle spiegazioni fornite dallo stesso, dal dato obiettivo dell’acquisto di un quantitativo di droga eccedente l’uso personale, alla stregua di criteri di comune esperienza.

Il provvedimento impugnato, laddove esclude l’applicabilità del disposto dell’art. 63 c.p.p., comma 2 è, quindi, motivato in maniera incongrua e non esauriente e va, di conseguenza,annullato limitatamente alla imputazione sub B (plurime cessioni di cocaina a M.I. dal gennaio al luglio 2008), con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla imputazione sub B) con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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