T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 279 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 1819 ottobre 2010 e depositato il successivo giorno 29, con cui le società Z.B. a r. l. e S. a r. l. (rispettivamente capofila mandataria e mandante) – premesso di avere presentato offerta per la partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Latina, con bando del 2.7.2010, per l’esecuzione dei "lavori di messa in sicurezza della bocca di accesso al canale Rio Martino" – hanno impugnato il provvedimento – di estremi non conosciuti – di esclusione delle ricorrenti per insufficienza del requisito tecnico inerente il possesso di una draga aspirante refluente "con pescaggio adeguato alle batimetrie dell’area interessata dai lavori e dotata di idoneo apparato disgregatore avente una potenza non inferiore a 280 kw – successivamente ridotta a 110 kw – associata a una potenza totale di pompaggio non inferiore a 800 kw".

Visto l’atto di costituzione della Provincia di Latina depositato in data 16 novembre 2010;

Visti i motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione del 18.10.2010;

Vista l’ordinanza n. 516 del 16.12.2010, con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare;

Rilevato, in via preliminare, che le ricorrenti in data 18 febbraio 2011 hanno depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso, a seguito della loro riammissione alla procedura di gara disposta dalla Provincia di Latina con nota prot. n. 119932 del 23.11.2010;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 926/10, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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