Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11743 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia cautelare in carcere di P.G. indagato per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo A, riqualificato in concorso esterno), art. 513 bis cod. pen., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi B e C), estorsione aggravata (capo B 2) frode informatica e truffa aggravata (capi B1, D, D1, E, E1, F, G, G1, G2, H, H1, I, 11, L, L1,M, N, O, P, Q).

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Catania, con ordinanza del 16.7.2010, annullò il provvedimento impugnato limitatamente al capo A ed alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e confermò nel resto l’ordinanza cautelare.

Ricorre per cassazione l’indagato deducendo:

1. violazione della legge processuale in relazione alla nullità dell’ordinanza cautelare in quanto non conteneva i capi di imputazione, per i quali si limitava a richiamare per relationem la richiesta del P.M., che non fu contestualmente notificata all’indagato;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione aggravata sulla base delle dichiarazioni di C. G., titolare del bar (OMISSIS); questi aveva affermato di aver accettato di posizionare all’interno dei sui locali macchine videopoker "per dormire tranquillo", perchè la maggior parte dei locali che consentivano a detta collocazione non subivano richieste estorsive; non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2 cioè l’essere stata la violenza o minaccia da soggetto associato mafioso, avendo escluso il Tribunale sia la partecipazione di P. all’associazione, anche sotto il profilo del concorso esterno e l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; in ogni caso P. non pose in essere violenza o minaccia; non vi è prova che il denaro fosse destinato ad organizzazioni mafiose; la divisione degli introiti con il gestore del bar esclude l’estorsione;

è stata ritenuta la minaccia implicita trascurando che C. era suggestionato;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 513 bis cod. pen. di cui ai capi B e C relativamente agli episodi ai danni di C.G. e di V.R., titolare del Bar (OMISSIS); i reati sono stati ritenuti consumati attraverso una forma di minaccia implicita, derivante dal fatto che P. rappresentava il gruppo malavitoso; l’esclusione del reato associativo e la divisione degli introiti escluderebbe i reati;

4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 640 ter cod. pen. (capi B1, D, D1, E, E1, F, G, G1, G2, H, H1, I, 11, L, L1, M, N, O, P, Q); i reati sono stati contestati sul presupposto della manomissione e della mancanza di collegamento in rete, ma gli accertamenti effettuati proverebbero solo la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, (T.U.L.P.S.); la violazione dell’ari. 640 ter cod. pen. è stata invece ipotizzata in base ad un’unica intercettazione telefonica tra V. e P..

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In materia di misure cautelari, ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), secondo cui tra i requisiti dell’ordinanza applicativa di misura cautelare deve esservi quello costituito dalla "descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate", deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del P.M., cui nell’ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell’ordinanza medesima. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1158 del 9.10.2007 dep. 10.1.2008 rv 238411).

L’obbligo della descrizione sommaria del fatto e dell’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto per le ordinanze applicative di misure cautelari dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), può considerarsi soddisfatto anche quando il giudice abbia allegato all’ordinanza il foglio contenente le imputazioni formulate dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione della misura o in altri eventuali atti. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2109 del 12.5.1992 dep. 13.10.1992 rv 191916).

Pertanto tale obbligo può considerarsi soddisfatto con il richiamo per relationem alla richiesta del P.M..

Il ricorrente lamenta peraltro che l’ordinanza cautelare gli fu notificata senza la richiesta del P.M., (di cui, secondo quanto risulta dall’ordinanza del Tribunale del riesame, ebbe contezza solo dopo l’interrogatorio di garanzia).

In proposito va ricordato che, qualora l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sia notificata in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, derivante dalla previsione dell’art. 171 c.p.p., comma 1, lett. a), non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo sotto il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell’esposizione delle esigenze cautelari nonchè degli indizi richiesti dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), quando l’evidenza dell’errore nella formazione della copia rende la stessa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell’originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell’art. 293, comma terzo del codice di rito. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 25.10.2006 dep. 22.1.2007 rv 236026).

Peraltro la nullità della notifica dell’ordinanza cautelare avrebbe avuto come conseguenza la mancata decorrenza del termine per proporre riesame, ma il ricorrente ritenne comunque di presentare comunque richiesta di riesame, decisa con l’ordinanza qui impugnata.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Pur avendo escluso la partecipazione di P. al sodalizio mafioso, anche sotto il profilo del concorso esterno e la destinazione di una percentuale a tale sodalizio, il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa C.G., che erano giunti nel locale di costui personaggi vicini agli ambienti della criminalità organizzata che gli avevano proposto di collocare macchinette video poker, appartenenti all’uno o all’altro gestore; egli rifiutò affermando che intendeva collocare le macchinette di P., già installate in passato, e senza che egli P. contattasse, costui gli propose l’installazione, che avvenne. Dopo di ciò i personaggi vicini alla criminalità organizzata non si fecero più vedere. Dopo il sequestro degli apparecchi, costoro erano tornati, ma le loro richieste erano cessate al sopraggiungere di P.. C. ha anche collegato l’installazione delle macchinette all’assenza di altre richieste estorsive.

Il Tribunale ha ritenuto che, pur difettando la prova che P. appartenesse al sodalizio mafioso, membri di tale sodalizio, in concorso con P. abbiano imposto, con minaccia implicita l’installazione delle macchinette, sicchè sussistevano sia il delitto di estorsione che la circostanza aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2.

Per le stesse ragioni il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni di C., V. e di altri titolari di esercizi commerciali, richiamando l’ordinanza cautelare, la sussistenza dei reati di cui all’art. 513 bis cod. pen..

In tale motivazione non si ravvisa nè violazione di legge nè vizio di motivazione che la renda sindacabile in questa sede.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La violazione dell’art. 110, cit. T.U.L P.S. non implica che non possa essere integrato il reato di frode informatica, previsto dall’art. 640-ter cod. pen. in caso di alterazione delle cosiddette "slot machine", (V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27135 del 19.3.2010 dep. 13.7.2010 rv 248306 relativa all’introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all’esercizio del gioco d’azzardo).

Altrettanto si deve dire quanto alle ipotesi di truffa, mentre la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e valutazione di merito, desunta dalle risultanze richiamate.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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