Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15768 IVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4991/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 13/18/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 18, l’8.02.2006 e DEPOSITATA il 03 aprile 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’accertamento, ai fini IVA dell’anno 1996, operato dall’Amministrazione Finanziaria.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IVA dell’anno 1996, si articola in più motivi con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sotto diversi profili, e art. 2697 c.c., nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia.

3 – Resiste, giusto controricorso, la contribuente.

4 – I mezzi vanno esaminati, tenendo conto del fatto che, nelle more, in relazione ad altre vicende processuali relative a diversi anni d’imposta, occasionati da originario unico verbale della Guardia Finanza, la Corte di Cassazione ha già emesso le sentenze n.ro 17214/2009, 17215/2009 e 24543/2006, con le quali ha rigettato i ricorsi dell’Agenzia Entrate, ritenendo legittimo l’accertamento e rilevando che i motivi del ricorso si risolvono in una richiesta, inammissibile in sede di legittimità, di una nuova valutazione del materiale probatorio in atti.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria della controricorrente in data 04.05.2010, e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato il tenore delle argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione e, preso atto del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione Sezione 5^ n. 24543/2006, n. 17214/2009 e n. 17215/2009, rese tra le stesse parti in giudizi occasionati da unico e comune verbale della Guardia di Finanza, dalle quali, fra l’altro, si desume, in relazione ad analoghe censure, che l’accertamento di fatto operato dai Giudici di merito, è stato considerato "congruamente e logicamente motivato" e che le dedotte censure si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio esaminato;

Ritenuto che il ricorso di che trattasi va deciso alla stregua delle statuizioni contenute nelle precitate pronunce, ed in conformità alle stesse va rigettato;

Considerato che, avuto riguardo al numero dei procedimenti occasionati dall’unico verbale ed alla complessità delle questioni trattate nei vari gradi del processo, le spese del giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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