Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24.11.1995, in parziale riforma della sentenza 11.4.1994 del Pretore di Torre Annunziata (appellata dall’imputato e dal P.G.), confermava l’affermazione della responsabilità penale di G.S. in ordine ai reati di cui:
– alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, realizzato un manufatto di mq. 100, composto da seminterrato e primo piano – acc. in (OMISSIS));
– alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (per avere realizzato il fabbricato anzidetto senza la necessaria autorizzazione paesaggistica);
–all’art. 349 cpv. c.p. (per avere proseguito l’attività edilizia in violazione dei sigilli apposti al cantiere) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata per il delitto, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ex art. 81 cpv. c.p., determinava la pena principale complessiva in mesi 6, giorni 15 di reclusione e L. 1.000.000 di multa; infliggeva la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni uno; confermava la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l’ordine di demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il G., il quale ha eccepito la illegittimità della mancata sospensione del procedimento per consentire l’acquisizione della domanda di condono edilizio da lui ritualmente presentata.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente (in data 27.2.1995), L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte, all’udienza del 14.6.1996, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.
Il Comune di Torre Annunziata – con nota del 25.2.2010 – ha comunicato che il G. non ha versato integralmente le somme dovute per oneri concessori e non ha ottenuto il prescritto nulla- osta paesaggistico (pure essendo stata la pratica di condono trasmessa alla Commissione edilizia integrata in data 3.9.2009).
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.
1. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e 44, se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione – in relazione al principio di tassatività delle nullità – priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3: 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545, D’Apice).
L’omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n. 8545/95).
Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e/o 44, opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purchè sussistano i presupposti di legge.
Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non è necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio "in procedendo" in questione, poichè non ha subito alcun pregiudizio, in quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell’istanza di condono, questa Corte di legittimità ha sospeso il procedimento, L. n. 47 del 1985, ex art. 38. 2. Il condono edilizio di cui alla L. n. 724 del 1994 non può essere concesso – per gli interventi realizzati in zona vincolata – in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica che, nella vicenda in esame, non risulta intervenuta.
Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l’effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l’autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l’opera già eseguita suscettibile di conseguire l’autorizzazione in sanatoria.
La L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 7, aveva modificato la formulazione originaria della L. n. 47 del 1985, art. 32, prevedendo che: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d’abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".
Tale disposizione, però, fu abrogata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 43, ed il successivo comma 44 di detto articolo previde che "Il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione".
Nella fattispecie in esame: non risulta rilasciato provvedimento sanante; non è stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28-12-1996, n. 303, Supplemento ordinario); non risulta impugnato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, formatosi in seguito alla trasmissione (in data 3.9.2009) dell’istanza di condono all’organo competente al rilascio del parere correlato all’esistenza del vincolo paesaggistico.
3. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
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