Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15767 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da C.S. e A.I. contro il Comune di Ragoli è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Trento n. 96/2/2005 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) ICI 2000.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Con unico motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

La censura relativa alla motivazione è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con ricorso incidentale il Comune assume la violazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la CTR non avrebbe esaminato la censura relativa alle spese formulata da esso Comune nell’atto di appello, nè avrebbe motivato in ordine alla compensazione.

La censura è inammissibile alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007) secondo il quale la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza dei giudice di primo grado è impugnabile per cassazione per omessa pronuncia su un motivo di gravame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 dello stesso codice di rito. Ciò vale anche con riferimento alla pronuncia "nulla per le spese", contenuta nel dispositivo, che va intesa, nel suo significato letterale, come una mancata pronuncia in ordine alle spese processuali.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese dei giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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