Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15765 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da A.A. contro è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Sassari n. 51/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1999 – 2002.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non si sarebbe pronunciata su "un punto decisivo ai fini dell’accoglimento dell’appello".

La censura è inammissibile non avendo la ricorrente depositato l’atto di appello, atto su cui il motivo di censura si fonda, così come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. LA CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la "destinazione sostanziale del terreno ceda il passo rispetto a quella formale".

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Nè può sostenersi che il quesito di diritto possa essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.

La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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