Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 24-03-2011, n. 11797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12-11-2009 la Corte di Appello di Bologna pronunziava nei confronti di I.G., e N. M. la riforma della sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Ravenna in data 4-4-2009, riducendo la pena come da dispositivo, e rigettava le impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza dagli imputati CA.Lu. e C.U.;

rigettava infine le istanze proposte dai predetti CA. e C. per sostituzione della misura detentiva in atto con gli arresti domiciliari.

Gli imputati erano stati condannati dal primo Giudice perchè responsabili del delitto di tentato furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5 acc. il (OMISSIS) come da rubrica, con altro reato di furto consumato, avvenuto in (OMISSIS). Inoltre erano stati condannati per altri reati relativi al porto di arma giocattolo priva di tappo rosso e attrezzi atti allo scasso.

Risultava contestata altresì la recidiva al Ca., a N. e I..

I predetti erano stati arrestati il 3-4-09 dai CC. Di Ravenna, mentre erano nei pressi dell’esercizio commerciale di (OMISSIS), con un furgone posizionato con apertura presso la vetrina del negozio di abbigliamento e si erano dati alla fuga alla vista dei carabinieri, che li avevano raggiunti dopo un inseguimento.

All’interno del furgone erano stati trovati gli arnesi da scasso.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati di seguito indicati.

I.G. deduceva l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 56 c.p..

Rilevava sul punto che l’attività contestata ai sensi dell’artt. 56, 624 e 625 c.p. era indefinita ed equivocale che la Corte aveva confermato il giudizio di colpevolezza dell’imputato in assenza di elementi di prova, oltre che in base ad argomentazioni meramente ipotetiche.

Anche la presenza degli arnesi atti allo scasso si riteneva dubbia evidenziando che tali attrezzi erano all’interno del furgone, onde non si ravvisava l’accertamento degli atti preparatori punibili ai sensi dell’art. 56 c.p..

Con altro motivo il ricorrente deduceva la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 625 bis c.p., avendo la Corte negato l’esistenza dei presupposti per ritenere applicabile l’attenuante richiesta, laddove ad avviso della difesa vi erano state dichiarazioni confessorie, che avevano consentito di accertare la responsabilità degli imputati per il furto consumato. Inoltre il ricorrente riteneva contraddirtene le argomentazioni che la sentenza conteneva sul punto. Chiedeva in tal senso l’annullamento.

N.M., con i motivi di ricorso chiedeva l’annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 56 c.p., nonchè per violazione dell’art. 625 bis c.p., come già rappresentato innanzi con argomentazioni analoghe.

Il difensore di C.U. censurava la sentenza come illogica, secondo l’art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento alla negazione delle attenuanti generiche e dell’applicazione dell’art. 625 bis c.p..
Motivi della decisione

La Corte rileva che i motivi di ricorso risultano privi di fondamento. In ordine al ricorso proposto da I.G. nonchè al ricorso proposto in senso conforme da N.M., si rileva che appare priva di fondamento la censura relativa alla erronea applicazione dell’art. 56 c.p..

Invero secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, "in materia di delitto tentato l’idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all’art. 56 c.p., consiste nella sua capacità causale e, cioè, nella sua suscettibilità a produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto; l’azione è inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale, e senza tener conto delle circostanze impreviste (nella fattispecie: arrivo dei carabinieri) che abbiano impedito il verificarsi dell’evento" (v.

Cass. Sez. 5 – 13 agosto 1998, n. 9365 – RV 211442).

Più recentemente si è stabilito, con sentenza Sez. 2, n. 28213 del 15-6-2010 – RV 247680 – che "Ai fini della punibilità del tentativo, possono assumere rilevanza anche gli atti meramente preparatori, quando essi, per le concrete circostanze di luogo, di tempo o di mezzi, evidenzino che l’agente commetterà il delitto progettato a meno del sopravvenire di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’agente, e che l’azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato". Nella specie, alla stregua della specifica motivazione della sentenza impugnata, deve rilevarsi che erano stati compiuti atti che la Corte ha valutato come univocamente diretti a commettere il furto – quali l’avvicinarsi al negozio con un furgone in posizione tale da poter consumare il delitto e l’essersi muniti gli imputati di arnesi atti a compiere l’azione delittuosa.

Conseguentemente le doglianze difensive restano prive di fondamento, essendo la interpretazione resa dalla Corte territoriale conforme ai canoni della giurisprudenza innanzi richiamata.

– Analogamente deve ritenersi priva di fondamento la censura riguardante il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 625 bis c.p., avendo la Corte evidenziato correttamente l’assenza dei presupposti di legge a fl. 7 della sentenza impugnata, atteso che l’attenuante richiesta viene riconosciuta allorchè sia stata resa possibile dalle dichiarazioni confessorie dell’imputato, l’individuazione dei correi, mentre nella specie tale individuazione si era verificata per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ed i sequestri eseguiti.

Orbene, la difesa svolge in ordine a tale attenuante dei rilievi che tendono unicamente a riproporre le deduzioni fatte in sede di appello, senza evidenziare alcun dato che sia stato trascurato dalla Corte di Appello, che viceversa ha tenuto conto di tutti i rilievi degli appellanti, ed ha interpretato correttamente la disposizione normativa, in riferimento al fatto contestato, non essendo emerso alcun dato concreto per ravvisare l’esistenza dei presupposti tassativamente elencati dall’art. 625 bis c.p..

– Ugualmente risulta privo di fondamento, il ricorso formulato nell’interesse di C.U., atteso che la negazione delle attenuanti generi che e dell’ipotesi diminuente prevista dal citato art. 625 bis c.p. risultano motivate in modo esauriente dalla Cortese con coerenza rispetto alle risultanze processuali.

Pertanto deve ritenersi legittimamente esclusa l’applicazione delle menzionate attenuanti, restando – in presenza di congrua motivazione (idonea a dimostrare che la Corte ha valutato i presupposti ex art. 133 c.p. e art. 62 bis c.p.) – incensurabile il giudizio discrezionale del Giudice di merito.

Per l’attenuante ex art. 625 bis c.p. valgono i rilievi già espressi relativamente ai predetti ricorrenti.

In conclusione la Corte deve pertanto rigettare i ricorsi e ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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