Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2430 depositata il 10 giugno2009, in parziale riforma di precedente decisione del Tribunale di Roma che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi A.U. e L.M. e, respinte le contrapposte domande di addebito, aveva attribuito l’assegno di mantenimento al marito in Euro 350,00 mensili, ha ridotto la misura dell’assegno all’importo di Euro 100,00 mensili. Avverso questa decisione, quest’ultimo ricorre per cassazione in base ad unico motivo ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. La L. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con richiamo a precedenti di legittimità citati – Cass. nn. 6396/1981, 4955/1989, 4800/2002, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 156 c.c. e, sulla base di accertata oggettiva disparità rispetto alla condizione reddituale della moglie, si duole della riduzione dell’assegno fondata dal giudice del gravame su valorizzazione, inammissibile, del sostegno economico prestato dalla madre ai figli maggiorenni ed autosufficienti. Formula quesito di diritto con cui chiede se la Corte d’appello abbia violato la norma in rubrica tenendo conto del maggior impegno economico della L. ponendosi in contrasto con precedente ordinanza di rigetto dell’istanza ex art. 283 e 351 c.p.c. proc. n. 5580/2008 R.G. che dava atto della proficua attività economica del figlio.
Il ricorso è inammissibile.
Il quesito di diritto non assolve alla sua funzione tipica di far comprendere alla Corte di legittimità, sulla base della sua sola lettura, quale sia la sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto che si ascrive al giudice di merito e quale sia, secondo la tesi prospettata nel ricorso, la regola da applicare.
Nella specie, il quesito è privo di specificità in relazione alla "ratio decidendi", piuttosto espone riferimento a fatti e circostanze incidenti sull’apprezzamento del merito precluso in questa sede.
Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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