Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 12 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Cagliari, confermando la decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto C.G. responsabile del delitto di lesione volontaria aggravata in danno di F.L.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, applicate le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’uso di arma impropria e alla recidiva.
Ha ritenuto il giudice di merito di non dover riconoscere l’attenuante del risarcimento del danno, non essendo a suo avviso attendibile l’affermazione della persona offesa di aver ricevuto, dopo il fatto, la somma di circa 3.000 Euro in contanti a titolo di risarcimento.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce violazione dell’art. 62 c.p., n. 6 e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la deposizione della F. e disconosciuto il sincero pentimento del deducente.
Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti.
Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge e vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotta a negare credito alle affermazioni della persona offesa riguardanti il risarcimento dei danni da essa pretesamente conseguito; ha osservato, al riguardo, non appartenere alla normalità il pagamento in contanti di una somma dell’entità di 3.000 Euro, senza il rilascio di una ricevuta; ed ha considerato altresì, che la sopravvenuta normalizzazione dei rapporti con l’imputato rendeva attendibile che la dichiarazione liberatoria resa dalla F. in sede giudiziale costituisse un tentativo di attenuare le conseguenze penali del comportamento violento tenuto dal C., da lei ormai perdonato.
Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di valorizzare le ragioni che avrebbero potuto condurre a un diverso convincimento si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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