Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 25-03-2011, n. 12032 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.F., C.S., C. A., L.O., T.N. e X.K. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, solo parzialmente riformando in melius quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato quanto alla posizione del C.A. (concessione attenuanti generiche equivalenti e riduzione della pena;

sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea) e dello S. e dello X. (per entrambi, sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea), li ha riconosciuti colpevoli dei reati a ciascuno contestati e ritenuti in esito al giudizio di primo grado.

S.F., con unico motivo, sostiene che una delle contestazioni per cui vi era stata condanna (capo A1) del rubrica, relativo alla contestazione di concorso nella detenzione e cessione plurime e aggravate di sostanza stupefacente) doveva considerarsi "riproduttiva" di altre, separate contestazioni per cui, pure, vi era stata condanna, onde la condanna per tale capo sarebbe stata una sorta di "duplicazione".

Il ricorso è infondato, vuoi per evidente genericità della doglianza, meramente assertiva, vuoi perchè, sul punto, si è già soffermato ampiamente il giudice di appello, che ha analizzato le diverse contestazioni, escludendo l’ipotizzata duplicazione. Non vi è traccia di analitica critica della spiegazione fornita dal giudice di secondo grado, onde è applicabile il principio in forza del quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici:

la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sezione 4^, 8 luglio 2009, Cannizzaro, non massimata).

C.A. con unico motivo lamenta che la corte di merito avrebbe risolto la propria posizione, con riferimento al capo A della rubrica (detenzione di arma clandestina), utilizzando impropriamente la tecnica della motivazione per relationem.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Diversamente di quanto si dirà per il ricorso del C.S., il giudice di appello, sia pure in modo sintetico, ha affrontato la posizione del ricorrente, rispetto alla quale, recependo gli argomenti già sviluppati dal primo giudice, ma sottoponendoli a apprezzamento critico autonomo, ha ritenuto di condividere il giudizio di responsabilità anche per il capo oggetto di ricorso (già si è detto in premessa come la sentenza di primo grado sia stata riformata parzialmente quanto al trattamento sanzionatorio in senso lato).

Il ricorso si limita a "contestare" nel merito l’apprezzamento valutativo degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito, convergentemente in primo e secondo grado (principalmente, dichiarazioni di tale Co.An.Sa.; esiti delle intercettazioni), in termini non illogici e comunque qui non rinnovabili, non essendo stato spiegato, dimostrato e documentato in ricorso un apprezzamento valutativo gravemente illogico e impeditivo della tenuta della condanna.

C.S. con unico motivo lamenta che la corte di merito avrebbe semplicisticamente risolto la propria posizione, con riferimento al medesimo capo A, richiamando per relationem gli argomenti spesi per la posizione del fratello A., senza corrispondere ai motivi di appello.

Il motivo di ricorso è fondato. E’ pur vero che è legittima in linea generale la motivazione per relationem, qui in relazione agli argomenti utilizzati per corrispondere ai motivi di appello, purchè peraltro il passaggio argomentativo richiamato spieghi soddisfacentemente anche la posizione dell’interessato. Ciò che qui deve escludersi, giacchè la sentenza di appello, nel passaggio motivazionale richiamato, si è soffermato solo con riguardo alla posizione del C.A., non spiegando alcun ragionamento valutativo sulla posizione del fratello S., sulla cui responsabilità per il suddetto capo di contestazione non vi è specifica illustrazione.

La sentenza va annullata in parte qua con rinvio.

L.O. con unico motivo censura l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.

In via preliminare va rilevato che in sede di appello non è stata prospettata alcuna censura afferente il giudizio di responsabilità con la conseguente inammissibilità del motivo ex art. 606 c.p.p., comma 3.

Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato per evidente genericità, risolvendosi nella rappresentazione della sola censura, senza alcuna argomentazione su specifiche censure di illogicità della decisione gravata.

T.N. con unico motivo censura il giudizio di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, che si assume, non aver tenuto conto della confessione resa dal medesimo e della riconosciuta brevità della sua partecipazione al reato.

Il motivo di ricorso, come per il L., è manifestamente infondato per evidente genericità, risolvendosi nella rappresentazione della sola censura, senza alcuna argomentazione su specifiche censure di illogicità della decisione gravata. Del resto, per quanto attiene l’affermato giudizio di responsabilità, l’improponibilità del ricorso discende dal fatto che, come si deduce della motivazione della sentenza gravata, l’appello aveva riguardato il solo trattamento sanzionatorio. Quanto a quest’ultimo la sentenza di appello, confermativa sul punto di quella di primo grado, pare sufficientemente argomentata, con riferimento alla personalità del reo, anche a prescindere dalla specifica indicazione dei precedenti di cui questi era gravato.

X.K. lamenta genericamente la violazione dell’art. 129 cod. proc pen.. La doglianza è manifestamente infondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente, a fronte di una "doppia conforme" valutazione dei giudici di merito, che hanno analizzato e verificato il compendio indiziario, si limita a proporre una generica doglianza priva di alcun puntuale riferimento agli argomenti sviluppati a supporto della condanna: si tratta di motivo assolutamente generico.

In proposito, basta ricordare che il requisito della specificità dei motivi di impugnazione implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sezione 4^, 3 luglio 2007, n. 34270, Scicchitano, rv. 236945). Tali oneri qui non sono stati in alcun modo soddisfatti.

Alla declaratoria di inammissibilità e di rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla quale va aggiunta, con riferimento ai soli ricorrenti interessati dalla pronuncia di inammissibilità, anche quella al pagamento della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. S. con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame. Rigetta il ricorso di S.F..

Dichiara inammissibili i ricorsi di C.A., X. K., L.O. e T.N. che condanna al pagamento della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione di C.S., al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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