Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 25-03-2011, n. 12002 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7 dicembre 2009, il Tribunale di Termoli ha ritenuto M.B.E.M. responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b e l’ha condannato alla pena di Euro duemila di ammenda. A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come dei prodotti ittici – giacenti nel ristorante di cui era titolare l’imputato e destinati alla clientela – fossero trattati senza le idonee cautele igieniche necessarie per la loro conservazione; in diritto, ha rilevato come tale situazione fosse sufficiente ad integrare la contestata contravvenzione.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

-che il Giudice ha omesso di verificare se fosse giustificato il dissenso del Pubblico Ministero alla richiesta di pena concordata;

-che i prodotti erano ad uso personale della sua famiglia;

-che, per l’accertamento del cattivo stato di conservazione, era necessaria una analisi di laboratorio del prodotto;

-che la sentenza riporta solo i fatti e non esprime le ragioni del convincimento del Giudice;

-che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

In merito alla prima deduzione, è appena il caso di rilevare come il Giudice debba effettuare una specifica motivazione solo quando ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero alla richiesta di pena concordata inoltrata dallo imputato ed applica, all’esito del dibattimento, la sanzione da costui proposta.

Nel caso in esame, il Giudice – infliggendo una pena più severa di quella sollecitata dall’imputato (Euro cinquecento di ammenda) – implicitamente ha dato atto di avere reputato fondato il parere negativo dell’organo della accusa.

Tanto premesso, si osserva come non sia puntuale la critica del ricorrente sul deficit motivazionale della impugnata sentenza. Il Giudice ha avuto cura di indicare le emergenze processuali dalle quali ha tratto il convincimento che i prodotti alimentari di cui trattasi fossero stati congelati con un metodo inidoneo; tale conclusione fattuale, in quanto sorretta da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità.

Indi, il Giudice si è attenuto alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. sub b si perfeziona quando l’alimento, pur essendo ancora genuino, è conservato senza le cure igieniche imposte dalla sua natura e necessarie per impedirne il degrado.

La deduzione difensiva sull’uso familiare del prodotto non è correlata da alcun elemento o argomento che la renda credibile ed implica indagini in fatto che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

Il cattivo stato di conservazione, nel caso che ci occupa, era percepibile mediante l’uso di comuni conoscenze senza la necessità dell’intervento di analisi ed esperti del settore alimentare.

Infine, il Giudice ha sufficientemente esplicitato l’uso del suo potere discrezionale sul quantum della sanzione rilevando il ragionevole motivo per il quale le attenuanti generiche non erano concedibili (stante i cattivi precedenti penali) e la pena inflitta congrua alla luce dei parametri forniti dall’art. 133 cod. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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