Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 25-03-2011, n. 12000 Alimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – L’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione alla legge sugli alimenti per avere detenuto in cattivo stato di conservazione (in quanto contenute in due gabbie realizzate con sbarre di ferro, con presenza di tracce di ruggine in locali inidonei insudiciati da polvere ed escrementi di volatili) 167 forme di ricotta salata destinate alla vendita. Contro la sentenza del Tribunale l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso stante la non esperibilità di quella forma di impugnazione avverso sentenze irrogatrici di sola pena pecuniaria.

Nell’atto di impugnazione in questione si deduce:

1) non essere stata raggiunta la prova che il C. fosse l’effettivo proprietario del prodotto. Ed infatti, è stato acclarato in giudizio che esistevano due aziende distinte intestate, separatamente ai fratelli C.. L’odierno ricorrente è stato incriminato solo perchè rintracciato sul posto e non sussisteva, invece, neanche la prova che egli detenesse quelle forme di ricotta in custodia o, ancor meno che il prodotto rinvenuto nella Stalla fosse destinato alla vendita (al contrario, visto che erano nella stalla e non nel caseificio, ben potevano essere stati accantonati per esser e poi destinati ai rifiuti).

In ogni caso, si fa notare che le analisi eseguite sul prodotto ne hanno escluso qualsivoglia nocività.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale inammissibile.

La ragione basilare di tale decisione risiede nella constatazione che gli argomenti difensivi, come appena riassunti, si risolvono in un implicito invito a questa S.C. ad operare una rivisitazione dei fatti per trame conclusioni differenti da quelle raggiunte dal Tribunale.

In realtà, una volta che il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della propria analisi probatoria l’esame del giudice di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo preclusa "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova" (ex multis Sez. 1, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. 2 11.1.07, Messina, Rv. 235716).

Diversamente, verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Orbene, non vi è dubbio che, nel caso in esame, il G.O.T., sia pure sinteticamente, abbia dato conto, in modo logico e basandosi sulle emergenze processuali, delle ragioni del proprio convincimento di colpevolezza nei confronti dell’odierno ricorrente.

Ed infatti, dalla informativa dei CC. del NAS sono risultate inequivocabilmente (anche attraverso il fascicolo fotografico ad essa allegato) le carenze igienico sanitarie nelle quali erano custodite le forme di ricotta ma anche la riferibilità al ricorrente dei locali ove esse erano custodite (deponendo in tal senso le dichiarazioni del maresciallo T., dei CC. Nas (OMISSIS), e le emergenze fattuali meglio descritte nel verbale di sequestro).

A tale stregua, è un fuor d’opera, sia, sollecitare ipotesi alternative circa le ragioni della presenza delle forme di ricotta sui luoghi – nel senso che avrebbero potuto non essere destinate alla vendita ma, semmai al macero – dal momento che si tratta in ogni caso di mera esercitazione assertiva e teorica, sia, opinare circa l’assenza di alterazioni nel prodotto – come risultante da un certificato di laboratorio depositato dalla difesa – perchè, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, "ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza" (S.U., 19.12.01, Butti, Rv. 220716).

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge ( art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000.
P.Q.M.

Visto l’art. 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1.000 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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