Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
C.G., in proprio e quale esercente potestà sui figli minori, convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Palermo D.L. e la Lloyd Adriatico Assicurazioni, esponendo che il marito, alla guida del suo ciclomotore, era stato investito dall’auto condotta dal D., riportando lesioni che, circa 20 giorni dopo, ne avrebbero causato il decesso.
Il giudice di primo grado accolse la domanda risarcitoria, ritenendo unico responsabile del sinistro il conducente dell’autovettura per non aver dato la precedenza al C. – cui veniva peraltro ascritto, nella misura del 30%, l’aggravamento delle conseguenze lesive del sinistro per aver omesso di indossare il casco di protezione.
Egli liquidò, pertanto, il danno patrimoniale e il (solo) danno morale iure proprio (ritenendo tardiva la richiesta di risarcimento avanzata iure ha ereditario).
La corte di appello di Palermo, investita dei gravami proposti, in via principale e incidentale, rispettivamente dalla compagnia assicuratrice e da C.G., ridusse le somme dovute a quest’ultima ed ai suoi figli.
La sentenza è stata impugnata dalla predetta appellante incidentale con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.
Resiste con controricorso la Allianz s.p.a..
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato quanto al suo terzo motivo.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il motivo è (prima ancora che infondato nel merito, avendo la corte territoriale legittimamente statuito sull’impugnazione relativa alla liquidazione del danno morale in concreto proposta dalla compagnia assicuratrice) inammissibile in rito.
La doglianza che ne sostanzia il contenuto viene, difatti, proposta e illustrata, anche nei quesiti con cui essa si conclude, sotto il profilo dell’errore di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, evocando, peraltro, una violazione dell’art. 112 codice di rito (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in evidente spregio di un principio di diritto costantemente affermato da questa corte, alla stregua del quale l’omessa pronuncia su una domanda (ovvero su specifiche eccezioni sollevate dalla parte) integra una violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Cass. 1701/2006, tra le tante conformi).
Con il secondo motivo, si denuncia contraddittorietà e illogicità della sentenza nella parte relativa alla liquidazione del danno morale in favore di ciascuno dei parenti del de cuius, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il motivo (anch’esso infondato nel merito al pari di quello che precede) è del pari inammissibile, per le ragioni dianzi esposte, lamentandosi, sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, il medesimo vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, da denunciarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Con il terzo motivo, si denuncia contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza per avere la corte di appello erroneamente determinato la percentuale di concorso di colpa da attribuire al de cuius relativamente alla verificazione del sinistro ed al mancato uso del casco.
Il motivo è fondato, avendo effettivamente il giudice di appello proceduto ad una semplice somma algebrica delle due percentuali di concorso così come ritenute in sentenza, dapprima sommandole tra loro (10% + 30%), poi decurtando il risultato così ottenuto dal totale del 100% dovuto, senza considerare che la percentuale di concorso del 30% non andava decurtata dal 100% dell’importo totale, bensì dal rimanente 90% (la percentuale risultante, cioè, all’esito della decurtazione del 10%).
Il ricorso è pertanto accolto quanto al suo terzo motivo, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla corte di appello di Palermo che, in altra composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Palermo in altra composizione.
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