Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-03-2011, n. 12183 appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 29.9.2010 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato gli appelli (riuniti) proposti da N.C. relativi all’ordinanza emessa dalla locale Corte di appello con la quale erano state disattese: l’istanza di scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini di fase relativi al giudizio di primo grado nel quale il N. era imputato del reato di cui all’art. 416-bis c.p. e di due episodi estorsivi, di cui uno tentato, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, conclusosi con la sentenza del tribunale di Napoli in data 10.4.2008; l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare relativi al medesimo processo nel quale il N. era stato condannato all’esito del giudizio di primo grado alla pena di anni dieci di reclusione, oltre la multa, per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. (capo A) e per l’episodio di tentata estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo M).

Il tribunale premetteva che al N. è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Napoli in data 12.9.2005, eseguita il 9.12.2005, con riferimento ai reati di cui all’art. 416-bis c.p. ed a due episodi estorsivi, di cui uno tentato, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; che in data 3.6.2006 veniva emesso il decreto di rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, prima sezione penale; che in data 10.4.2008 veniva emessa sentenza di condanna alla pena di anni dieci di reclusione, oltre la multa, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis c.p. (capo A) ed all’episodio di tentata estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo M); che il 27.4.2009 la Corte di appello di Napoli emetteva sentenza con la quale riduceva la pena ad anni nove di reclusione, oltre la multa; che detta sentenza veniva annullata limitatamente alla determinazione della pena dalla Corte di cassazione in data 16.3.2010; che il 10.6.2010 la Corte di appello di Napoli emetteva nuova sentenza di condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre la multa avverso la quale pendeva ricorso per cassazione.

Tanto premesso, quanto alla richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase con riferimento al giudizio di primo grado, il tribunale rilevava che avuto riguardo alle imputazioni per le quali era stato emesso il titolo custodiale e per le quali il N. era stato rinviato a giudizio, in specie al reato di estorsione contestato al capo G), i termini di fase erano di anni uno e mesi sei ai quali dovevano aggiungersi ulteriori mesi sei, ai sensi dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3-bis, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello. Inoltre, andavano aggiunti i giorni in cui si era celebrato il dibattimento nei quali era sospesa la decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2; tali giorni erano stati indicati nel provvedimento Impugnato In giorni trenta, non contestati dalla difesa, come del resto era desumibile anche dalla lettura della sentenza di primo grado.

Pertanto, alla data della emissione della sentenza di primo grado, 10.4.2008, non erano ancora decorsi i termini, due anni e un mese, calcolati dalla data del decreto di rinvio a giudizio, 3.6.2006.

Irrilevante, ai fini del predetto calcolo, doveva ritenersi – ad avviso del tribunale – la circostanza evidenziata dalla difesa che con la sentenza di primo grado il N. è stato assolto dall’imputazione del reato più grave (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7); peraltro, si evidenzia, anche in relazione all’imputazione di cui al capo M) (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7) per la quale è intervenuta condanna, i termini di fase andavano calcolati allo stesso modo.

Quanto, poi, alla determinazione dei termini massimi di custodia cautelare, il tribunale rilevava che detti termini in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata, per la quale il N. è stato condannato anche dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento della Corte di cassazione, sono pari ad anni sei a norma dell’art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), e non ad anni quattro come sostenuto dall’appellante, trattandosi di reato così come ritenuto in sentenza per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni venti. Pertanto, neppure detti termini massimi di custodia cautelare erano, allo stato, decorsi.

Il tribunale precisava, altresì, che neppure potevano ritenersi decorsi i termini relativi alla fase del giudizio di appello, tenuto conto dell’annullamento con rinvio della Corte di cassazione.

Infine, il tribunale precisava che risultavano decorsi, invece, i termini relativi alla fase del giudizio di primo grado ed i termini massimi di custodia cautelare con riferimento esclusivamente al reato di cui all’art. 416-bis c.p. (capo A dell’imputazione). Tuttavia, in conformità con il principio affermato dalla Corte di legittimità, vi è interesse ad ottenere il provvedimento di scarcerazione "ora per allora" soltanto quando allo stesso consegua la liberazione dell’imputato, cosa esclusa nel caso di specie per le suddette ragioni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il N., personalmente, con due atti separati con i quali ha denunciato la violazione di legge, con riferimento agli artt. 303 e 304 c.p.p., ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per contraddittorietà e manifesta illogicità.

In specie, afferma: che il tribunale ha errato nell’indi care la data del provvedimento di rinvio a giudizio che è stato emesso il 3.4.2006 e non il 3.6.2006; che ha errato nel ritenere la sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare durante il dibattimento di primo grado, atteso che nessuna ordinanza aveva mai disposto tale sospensione, come previsto dall’art. 304 c.p.p.; ha errato, inoltre, nel affermare che il titolo custodiate era stato emesso anche con riferimento al reato di estorsione aggravata contestato al capo G) perchè con riferimento a detta contestazione il Gip aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.

Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, i termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio di primo grado (due anni) erano decorsi il 3.4.2008, prima che intervenisse la sentenza di condanna di primo grado (10.4.2008).
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Come risulta, infatti, dalla nota acquisita la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli, in data 10.6.2010, nel confronti del N. nel procedimento cui si riferisce l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare ed il conseguente appello oggetto del ricorso in esame, è divenuta irrevocabile l’11.1.2011, a seguito della decisione di questa Corte, quinta sezione penale, che ha rigettato il ricorso.

Pertanto, dalla predetta data è intervenuto nuovo titolo detentivo in luogo della misura cautelare in carcere oggetto del presente ricorso che, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’Interesse.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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