Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa a seguito di rito abbreviato in data 8 Aprile 2010 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, ha condanno ciascun imputato alla pena di 800 Euro di ammenda per violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h) in tema di caccia; in particolare, per avere abbattuto tre esemplari per i quali la caccia non è consentita;
Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti hanno proposto impugnazione lamentando resistenza di una violazione di legge sia sotto il profilo della contestazione a tutti gli imputati del concorso di persone ex art. 110 c.p., non compatibile nel caso concreto con la natura contravvenzionale del reato, sia sotto il profilo della errata applicazione dell’art. 192 c.p.p. nella parte in cui disciplina la valutazione degli indizi di colpevolezza.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento.
La sentenza impugnata ricostruisce una responsabilità degli imputati sulla base del fatto che gli stessi si allontanarono alla vista della polizia giudiziaria e non si arrestarono alle intimazioni ricevute;
che gli stessi furono visti armeggiare con le tasche posteriori dei giacconi; che lungo il percorso da costoro effettuato per allontanarsi furono rinvenuti, sotto un cespuglio di rovi, quattro uccelli morti di specie non cacciabile contenuti in una busta di plastica e altre tre di medesime caratteristiche abbandonati accanto ai primi.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non presenti vizi logici il percorso motivazionale che ha condotto il Tribunale ad affermare la riconducibilità degli animali sequestrati alla condotta di uno o più degli indagati. La descrizione dei fatti accertata in sentenza, come puntualmente descritta nella prima parte della motivazione, e l’assenza di altri cacciatori in zona rendono logica e coerente la conclusione che gli animali siano stati abbandonati da uno o più dei ricorrenti.
Merita, invece, censura la generica affermazione secondo cui tutti i tre imputati debbono rispondere a titolo di concorso nel reato contravvenzionale.
Premesso che la l’ipotesi di contravvenzione è reato compatibile sia con l’elemento del dolo sia con quello della colpa, e che la previsione dell’art. 110 c.p. impone di ritenere contestata l’ipotesi dolosa, appare evidente alla Corte che il concorso "morale" degli imputati debba trovare una specifica motivazione e che questa, nel caso di specie, non sia rinvenibile. Spetterà al giudice di rinvio indicare le circostanze di fatto ed ogni altro elemento che consentano, accertata l’impossibilità di attribuire l’uccisione degli animali ad uno specifico cacciatore, di ritenere sussistente in concreto il contributo che ciascuno degli imputati avrebbe dato al verificarsi della condotta illecita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi.
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