Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15724 VENDITA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Transport Express in data 6.6.1997 stipulò un contratto di leasing relativo ad un autocarro, scegliendo come fornitore del veicolo la soc. Nord Commercio. Al momento della stipula fu immessa nel possesso del veicolo e della carta di circolazione; tuttavia, a tal data nè la fornitrice del mezzo (la Nord Commercio), nè la concedente (tal Nordica Leasing) ne erano proprietarie; proprietà acquistata dalla Nord Commercio il 23.6.1997 e dalla Nordica Leasing il 14.7.1997. Sulla base di tale premessa la Transport Express citò in giudizio la Nord Commercio e la sua amministratrice C.R. per il risarcimento del danno che sosteneva di aver subito a causa dell’impossibilità di utilizzare il veicolo e di adempiere ad un contratto di trasporto stipulato con altra società.

Il Tribunale di Asti accolse la domanda sul presupposto che l’inesatto adempimento imputabile al fornitore aveva causato l’impedimento alla circolazione per effetto dell’inoperatività della polizza assicurativa.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, la quale ha assolto da responsabilità la società convenuta e la sua legale rappresentante sul presupposto che l’impedimento alla circolazione era stato erroneamente ritenuto dal primo giudice, visto che, in ipotesi di danni ai terzi, l’eventuale polizza assicurativa (che poteva essere stipulata dallo stesso utilizzatore) avrebbe avuto ordinaria operatività.

Propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi la Transport Express. Risponde con controricorso la C., in proprio e nella qualità di legale rappresentate della A.C. Immobiliare Valgera s.n.c. (già Nord Commercio). La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione laddove non avrebbe tenuto conto che il veicolo in questione non avrebbe comunque potuto circolare siccome privo dei documenti previsti dall’art. 180 C.d.S., nonchè della speciale autorizzazione al trasporto per conto terzi.

Il secondo motivo sostiene che a norma del combinato disposto degli artt. 91 e 93 C.d.S. sulla carta di circolazione del veicolo oggetto di leasing (e, dunque, nel PRA) deve risultare l’intestazione in capo al locatore con l’indicazione del nominativo del locatario sulla;

ciò al fine di individuare i responsabili solidali di un eventuale sinistro stradale o del pagamento di sanzione pecuniaria (a tal riguardo è fatto riferimento ad un precedente di legittimità in cui s’afferma che, in ipotesi di leasing, tale responsabilità è solidale tra il conducente ed il solo utilizzatore del veicolo).

Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 1477 c.c., per non aver tenuto conto la sentenza impugnata che, a norma di quella disposizione, il fornitore avrebbe dovuto consegnare all’utilizzatore i documenti insieme con il veicolo.

I tre motivi sono inammissibili, in quanto prospettano questioni di fatto nuove ed impertinenti rispetto al contenuto della decisione impugnata; nè la ricorrente lamenta, in relazione ad esse, l’omessa pronunzia da parte del giudice d’appello.

Va, infatti, rilevato che tutto il dibattito s’è concentrato nel giudizio di secondo grado intorno all’affermazione del primo giudice secondo cui il ritardo nella consegna dei documenti aveva causato l’impedimento alla circolazione in quanto, mancando l’intestazione del veicolo in capo al concedente, l’utilizzatore sarebbe stato l’unico responsabile di eventuali danni cagionati a terzi, potendo il proprietario e la compagnia assicuratrice dimostrare che il veicolo circolava senza il consenso del proprietario stesso. A questa asserzione la sentenza impugnata ha controbattuto che era stato provato che il veicolo era coperto da assicurazione per la r.c. già in data 10.6.1997 e la circostanza che la concedente società non risultasse formale intestataria del mezzo non ne impediva l’operatività; una volta assicurato, il veicolo poteva essere utilizzato dalla Transport Express ed a dolersi della circostanza poteva essere tutt’al più il formale intestatario, la cui responsabilità nei confronti del terzo si aggiungeva a quella del conducente. In definitiva – su questo punto è esplicita la sentenza impugnata – l’unica circostanza impeditiva della circolazione sarebbe stata l’inoperatività della polizza; inoperatività, appunto, esclusa.

A fronte di questa ragione del decidere (corrispondente al tema del dibattito impostato dalle parti) nulla oppone l’attuale ricorrente, la quale, piuttosto, introduce le questioni delle quali s’è dato sopra conto, che sono affatto nuove ed estranee rispetto al tema controverso.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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