Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15707 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22 ed il 23 luglio 1999, M.M. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Torino C.S. e R.A., nonchè la Nuova MAA Assicurazioni s.p.a., chiedendo la condanna in via solidale al risarcimento dei danni riportati in conseguenza de sinistro avvenuto presso (OMISSIS) allorchè era entrato in collisione con il veicolo condotto dal C.I. che viaggiava in senso opposto, a cavallo della striscia di mezzeria e con l’intero lato longitudinale sinistro al di là di questa. A seguito di tale urto gli occupanti delle due autovetture avevano riportato gravi lesioni; il C. era giunto cadavere all’ospedale di (OMISSIS), mentre l’attore era stato ricoverato per politrauma e stato comatoso.

L’attore contestava quindi la ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e dava atto della pendenza avanti al Tribunale di Torino di altra causa promossa da B.S., in qualità di erede di B.F. che viaggiava sul veicolo del M.M. e che era a sua volta deceduto a seguito dei traumatismi riportati nell’incidente.

Con sentenza pubblicata il 10 ottobre 2002 il Tribunale di Torino rigettava la domanda principale del M., ritenuta la esclusiva responsabilità dello stesso in ordine al sinistro e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domande riconvenzionali proposte da R.A..

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2005 rigettava l’appello proposto dal M.M. che condannava alle spese.

Propone ricorso per Cassazione M.M. con due motivi.

Resistono con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a. e R. A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alle dichiarazioni rese in più riprese dal teste A., che non sarebbero affatto precise e coerenti, ma prive di puntualità e contraddittorie.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. avendo la sentenza impugnata affermato che il C. aveva superato la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. avendo dimostrato che al momento dell’incidente procedeva nella propria carreggiata e che aveva posto in essere l’unica manovra di emergenza consentita (segni di frenata sull’asfalto).

I due motivi possono essere trattati in unico contesto perchè connessi tra loro: si tratta di censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per Cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e., in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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