Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15705 RESPONSABILITA’ CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con citazione del 20 maggio 1998 A.G.U. e G.F., nella veste di danneggiati, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma S.R. e la società RM 81 spa, e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti a seguito della presentazione di una denunzia calunniosa per presunti illeciti compiuti da parte degli attori nella loro attività di impiegati del Credito artigiano, illeciti da cui erano stati prosciolti in sede penale. Deducevano gli attori di essere stati ingiustamente licenziati dalla Banca e che i danni morali erano riferiti al patema di animo ed al turbamento della serenità familiare e nella stima nello ambiente di lavoro. Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che la denuncia era stata presentata dallo S. in proprio e senza dolo o colpa grave.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 14 novembre 2001 dichiarava la società RM 81 spa carente di legittimazione passiva e rigettava la domanda proposta contro lo S. compensando le spese tra le parti.

3. La decisione era appellata dai funzionari licenziati che ne chiedevano la riforma con lo accoglimento delle pretese risarcitorie e solidali; resistevano le controparti e proponevano appello incidentale in punto di compensazione delle spese.

4. La Corte di appello di Roma con sentenza del 10 gennaio 2005, rigettava lo appello principale e dichiarava inammissibili gli appelli incidentali e poneva a carico degli appellanti le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorrono A. e G. deducendo due motivi di censura illustrati da memoria. Resistono le controparti con controricorso.

Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.

Nel primo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e degli artt. 1388 e 2384 c.c. e la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo". La tesi sostenuta concerne la legittimazione passiva della società RM 81 sul rilievo che lo S., denunciante, agiva sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società.

Nel secondo motivo si deduce la radicale omissione della decisione su punto decisivo ed il vizio della motivazione per contraddittorietà. Si aggiunge la violazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. e della norma penale sulla calunnia, art. 368 cod. pen..

La tesi si fonda sul rilievo che lo S. nel corso del giudizio avrebbe confessato di essere consapevole e della calunnia e del grave danno arrecato ai funzionari. Tale ammissione risultava dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero nel processo di primo grado.

7. In senso contrario si osserva che entrambi i motivi non consentono di ritenere giuridicamente errata la decisione di appello nei due punti decisivi relativi alla negata legittimazione passiva della società e alla ricostruzione del fatto illecito, qualificato dalla calunnia come fatto reato contestuale.

Sul primo punto la Corte romana motiva valutando per acta la denuncia presentata dallo S. e valutandola come atto riferito alla esclusiva volontà del denunciante senza coinvolgimento della società e degli organi societari. Tale valutazione attiene ad una quaestio voluntatis ed esprime un apprezzamento fattuale congruamente motivato.

Sul secondo punto la Corte, pur non considerando le ricordate ammissioni rese dallo S. in sede di interrogatorio libero e riprodotte solo in parte, onde il motivo risulta privo di autosufficienza, ha esaminato il contesto probatorio, ritenendo che la denuncia in relazione alle circostanze note non appariva pretestuosa o temeraria tanto da esigere una laboriosa istruttoria.

Si tratta dunque di una valutazione che attiene alla ricostruzione del fatto storico dannoso, con esclusione della imputabilità soggettiva in relazione allo illecito civile, posto che la contestualità del fatto reato risulta esclusa.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; sussistono giusti motivi in relazione alle peculiarità del caso per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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