Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Brescia, con ordinanza del 26.10.2010, accoglieva l’appello del Pubblico Ministero proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza emessa il 29.09.2010 dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di R.N., M.A., S.S., Ma.
S. e C.R., nonchè degli arresti domiciliari nei confronti di Ca.Ni. e, in riforma della sopraordinata ordinanza del G.I.P., applicava a R.N., M.A., C.R. e Ma.Sa. la misura cautelare della custodia in carcere e a Ca.Ni. e S.S. la misura cautelare degli arresti domiciliari, rispettivamente in (OMISSIS); faceva obbligo altresì ai prevenuti di rimanere nella rispettiva abitazione e di non allontanarsene senza autorizzazione dell’A.G. competente; dichiarava sospesa l’esecutività dell’ordinanza fino all’esaurimento del successivo grado di giudizio.
M.A. era accusata di cessioni continuate di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina per quantitativi imprecisati, in ogni caso nell’ordine di singole dosi a S.G.P., Ce.Cl., Z.S., R.E., P. P.D., Za.Fa., Za.Mo., S. D., commessi a (OMISSIS) (data nella quale la M. era stata tratta in arresto per detenzione illecita di droga). In quella circostanza la perquisizione personale portava al rintraccio di cinque dosi di eroina e sei di cocaina, mentre, nella casa in cui conviveva con R. N., erano stati anche trovati una valigetta contenente tutto l’occorrente per il trattamento, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, sostanza da taglio, 35 grammi di eroina suddivisi in sette sacchetti, due piccoli pezzi di hashish, quattro dosi di eroina e altrettante di cocaina.
Avverso la sopra indicata ordinanza presentava ricorso per Cassazione M.A., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione
M.A. censurava l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma per il seguente motivo:
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – carenza e illogica motivazione.
Secondo la difesa della ricorrente erroneamente il Tribunale del Riesame di Brescia aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto, esistendo una grande distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, era richiesto un rigoroso obbligo di motivazione relativamente all’intensità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura della custodia in carcere, mentre il provvedimento impugnato si era limitato ad una motivazione collettiva, comune alle posizioni dell’odierna ricorrente e dei coindagati R. e C., equiparando, in sostanza, in maniera del tutto erronea le posizioni dei tre.
Il Tribunale del Riesame, inoltre, non aveva tenuto in nessun conto la circostanza che la M., diversamente da R. e C., che si trovano in carcere, è agli arresti domiciliari da quattro mesi ed ha sempre rispettato le prescrizioni che le sono state imposte, dimostrando in tal modo che la misura gradata che le è stata applicata è del tutto idonea a salvaguardare le esigenze cautelari sussistenti.
Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata correttamente evidenzia che il numero elevato delle cessioni di droga effettuate dalla M., la frequenza delle transazioni che si sono reiterate per mesi, le modalità di organizzazione dei traffici illeciti,la vasta rete di rivendita della sostanza stupefacente, la diversità delle droghe trattate (eroina e cocaina) sono tutti elementi che indicano una dedizione stabile al narcotraffico e quindi un effettivo e attuale rischio di recidiva relativamente a reati della stessa indole di quello per cui si procede.
Il provvedimento impugnato rileva poi correttamente che non possono ritenersi risalenti i fatti contestati alla M., come sostenuto nel ricorso, in quanto si collocano tutti nel primo semestre del 2010, lasso di tempo troppo breve per ritenere che l’odierna ricorrente abbia rescisso i legami con l’ambiente legato al narcotraffico, tanto da rendere non più necessaria la misura della restrizione carceraria.
Nè, come correttamente osservano i giudici del Tribunale del Riesame, può ritenersi che la M., sottoposta da alcuni mesi alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo essere stata arrestata in flagranza per fatti della stessa indole di quelli oggetto dell’odierno procedimento, abbia ormai raggiunto una seria capacità di autodisciplinarsi, in considerazione della circostanza che le indagini effettuate nell’odierno procedimento hanno evidenziato la molto maggiore gravità dei fatti a lei contestati rispetto a quelli che determinarono la prima misura degli arresti domiciliari, dal momento che non si tratta di episodi sporadici, ma di un radicato inserimento nel traffico degli stupefacenti, che rileva una spiccata capacità a delinquere, con conseguente concreto ed attuale grave pericolo di recidiva. Correttamente pertanto il provvedimento impugnato ha ritenuto la misura della custodia in carcere la sola idonea a soddisfare le esigenze cautelari di cui sopra.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
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