T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 23-03-2011, n. 140 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 luglio 1996 e depositato il 7 agosto successivo il Sig. P.R. ha impugnato il provvedimento prot. n. 089914/14036 del 6 maggio 1996 del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria- Ufficio Centrale del personale – di reiezione della domanda di inquadramento nel ruolo degli ispettori; il provvedimento di immissione del medesimo nel ruolo dei sovrintendenti, nel punto in cui dispone l’inquadramento dalla data dell’1.09.1995 anzicchè dalla data di entrata in vigore della legge 200/1995, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

L’interessato, dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia -Corpo Polizia Penitenziaria, con la qualifica di vice sovrintendente – ufficiale di Polizia giudiziaria, riferisce di aver proposto, in data 29.03.1996 domanda di inquadramento, a far data dall’1.09.1995 nel ruolo degli ispettori e che con nota del 6 maggio 1996 l’ufficio promozioni del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la predetta domanda ritenendo che a norma dell’art. 7, comma IV, della legge n. 200 del 1995 l’interessato era già inquadrato nella qualifica di UPG.

Avverso i provvedimenti innanzi citati è insorto il sig. P. che ha affidato il ricorso ai seguenti motivi.

1) violazione dell’art. 3 legge 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) violazione art. 7, comma 4 e art.8, comma 1, lett. d della legge n. 200 del 1995;

3) violazione artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento;

4) violazione artt. 7 e 8 d.lvo. n. 200 sotto altro profilo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato documentazione e prodotto memoria per contrastare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata introitata per essere decisa.
Motivi della decisione

Il ricorso, a giudizio di questo Tribunale, è privo di fondamento e deve pertanto essere respinto.

Il ricorrente, appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria, sostanzialmente ritiene che, a far data dall’assunzione nella qualifica di UPG, avrebbe dovuto essere inquadrato nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte, ovvero nel ruolo dei sovraintendenti, e di aver poi diritto a transitare nel ruolo degli ispettori.

L’assunto è privo di fondamento atteso che in base al combinato disposto degli artt. 14, comma 1 lett.c, punto 3 della legge n. 395/1990 e 68, comma 5 del D.lvo n. 443/1992, il diritto all’inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti spettava esclusivamente a coloro che rivestivano la qualifica di U.P.G. alla data dell’11.01.1991 (data di entrata in vigore della legge n. 395/1990), sicchè il ricorrente, avendo ottenuto la qualifica di UPG, ai sensi dell’art. 5 del d.lvo n. 200/1995, non poteva che essere inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti e nella rispettiva qualifica a norma dei commi 2, 3, e 4 del citato articolo.

Anche la richiesta del ricorrente, poi, di essere inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell’art. 8 del d.lvo n. 200/1995 è priva di fondamento, in quanto la invocata norma ha previsto l’inquadramento nel ruolo degli ispettori solo per i dipendenti appartenenti al ruolo dei sovrintendenti alla data del 1° settembre 1995, mentre il ricorrente a quella stessa data era inquadrato nel ruolo degli assistenti capo con la qualifica di UPG.

Va poi soggiunto che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, con argomentazioni che questo Collegio condivide, che la nuova disciplina di riordino delle carriere del corpo della polizia penitenziaria ha inteso procedere alla risistemazione dei ruoli, tenendo conto dell’esistente e delle posizioni in fieri e attribuendo, in via di prima applicazione, nell’ambito di scelte di carattere discrezionale del legislatore, benefici di cui anche il ricorrente si è giovato.

Ma ha, altresì, fissato delle norme a regime, quale quella contenuta nel IV comma dell’art. 8 del d.lvo n. 200/1995, che non rientrano nella salvaguardia delle posizioni in fieri di cui all’art. 10 del medesimo decreto e di cui non può fruire chi non risulti in possesso dei requisiti richiesti, ed ha ancora chiarito che il beneficio di cui all’art. 8 citato non può ritenersi applicabile ai vice ispettore promossi alla qualifica di ispettori a norma dell’art. 29 del d.lvo n. 443/1992.

In conclusione, quindi, il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *