Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15693 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nel giudizio promosso M.G. nei confronti della srl Avanti il difensore del ricorrente giustifica il suo ius postulando dinanzi a questa corte con riferimento "alla procura rilasciata in calce alla copia del decreto notificata del decreto ingiuntivo apposto nel primo grado di giudizio e ad altra apposta a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore".

E’ di tutta evidenza, giusta una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, la patente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte soccombente alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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