Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’appello attiene alla decisione in epigrafe riguardante l’accertamento del diritto degli appellanti ad ottenere l’indennità di funzione prescritta dall’art.12, co.IV della legger 24 aprile 1980 n.146, in misura pari al cinquanta per cento dell’intera retribuzione percepita e non limitata, quindi, solamente al cinquanta per cento dello "stipendio" e della r.i.a.
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso.
I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello del quale l’Amministrazione intimata, costituendosi, ha chiesto il rigetto.
Il difensore degli appellanti ha dichiarato all’udienza del 1 marzo 2011, che i suoi assistiti intendono rinunciare all’esito del giudizio.
Ciò stante il collegio deve dare atto che è sopravvenuta la carenza d’interesse alla decisione del giudizio, e di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.