Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 15.3.10, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 22.2.06, con la quale F.M. era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di 8 mesi di reclusione e Euro 300,00 di multa, perchè ritenuto responsabile del reato di furto di un’auto.
Il F. ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c), all’art. 156 c.p.p., comma 3, all’art. 286 c.p.p., per omessa traduzione dell’imputato, detenuto agli arresti domiciliari, per altra causa, all’udienza 15.3.10.
All’udienza 22.1.10, il difensore aveva fatto pervenire certificato medico, attestante l’impedimento per malattia, segnalando che l’imputato era detenuto per altra causa in regime domiciliare e che non era in grado di far autorizzare l’imputato a lasciare il luogo della detenzione, in quanto nell’altro procedimento era assistito da altro difensore.
La corte di appello ha fatto notificare il p.v. di udienza 22.1.10 al difensore, ma non all’imputato nè ha disposto la sua traduzione per l’udienza successiva.
E’ stata quindi violata la disposizione ex art. 178 c.p.p., lett. c) e all’art. 156 c.p.p., con conseguente nullità assoluta ed insanabile della sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Risulta infatti che all’udienza 22.1.10 (nel cui p.v. risulta il F. "libero n.c."), l’avvocato (f. 37) ha comunicato la stato di detenzione domiciliare.
Non risulta poi la notifica del processo verbale al F., nè è stata disposta traduzione e nella successiva udienza del 15.3.10 l’imputato risulta "libero N C".
Pertanto, anche se non ha rilievo la mancata notifica al F. del p.v. di differimento dell’udienza camerale, che era stato notificato al suo difensore, va considerato che, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la mancata traduzione all’udienza camerale di appello dell’imputato che si trovi soggetto a misura limitativa della libertà personale e che aveva manifestato in qualsiasi modo (nel caso di specie, attraverso il suo difensore) la volontà di comparire, determina nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della conseguente sentenza (S.U. n. 35399 del 24.6.2010).
La sentenza va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
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