Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Arezzo, sez. di Montevarchi, giudicava V. P. perchè indagato del reato di tentata estorsione nei confronti di C.L., con il quale comunicava per via telefonica spacciandosi per l’ispettore Vi. e comunicando di avere fotografato la sua autovettura mentre caricava una prostituta di colore; sicchè gli rivolgeva la richiesta di pagamento della somma di Euro 500 (erroneamente indicati in una somma maggiore nel capo di imputazione, per come precisato nella stessa sentenza impugnata) da usare quale finanziamento del "Centro di recupero per le prostitute"; evento non verificatisi per la pronta denuncia della parte offesa. e, in esito al giudizio, lo condannava alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 200 di multa, qualificato il fatto come truffa aggravata e tentata ex art. 640 c.p., comma 2.
L’imputato impugnava tale decisione e la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di 1^ grado, affermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di tentata estorsione, così riqualificato il fatto ma, in ossequio del divieto della "reformatio in peius", manteneva ferma la pena irrogata dal primo giudice.
Avverso tale decisione l’imputato propone impugnazione per cassazione, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).
Il ricorrente, censura la decisione impugnata:
-per avere errato nell’applicazione della legge processuale penale in materia di valutazione degli indizi, poichè aveva affermato la responsabilità dell’imputato attraverso una valutazione globale degli indizi, senza procedere preventivamente all’esame della univocità di ciascun indizio; invero gli indizi indicati nella motivazione non erano, di per sè, certi nè gravi;
-per avere errato nella qualificazione giuridica del fatto, atteso che la condotta ascritta non integrava gli estremi del delitto di tentata estorsione, non avendo l’idoneità a coartare la volontà del soggetto passivo, anche perchè l’accompagnarsi con prostitute non rientra nelle attività vietate dalla legge.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
I motivi sollevati appaiono totalmente infondati perchè inerenti ad una valutazione del fatto inammissibile in questa sede.
Invero il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate dai giudici di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non appare possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
La Corte del merito ha ritenuto provata la penale responsabilità sulla scorta di una serie di indizi che ha ritenuto convergenti e precisi, individuati:
-nel fatto che l’imputato aveva effettuato anche altre telefonate estorsive, con le stesse modalità e con il medesimo riferimento alle prostitute;
-che tali telefonate erano partite da una cabina situata sotto l’abitazione dello stesso imputato;
-che il medesimo coabitava con una prostitute (OMISSIS);
-che per tale ragione, l’imputato aveva la possibilità di conoscere il numero di targa dei clienti delle prostitute.
Si tratta di una motivazione adeguata perchè fondata su circostanze fattuali effettivamente acquisite in atti e valutate in maniera congrua dalla Corte di appello che le ha ritenute univoche e convergenti nei confronti dell’imputato.
In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutatone a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Cassazione penale sez. 4 16 gennaio 2006, n. 11395.
Il ricorrente avanza interpretazioni alternative degli indizi suddetti, ipotizzando ad. esempio che gli estorsori fossero più persone che agivano in luoghi diversi e segnala che non è stata trovata la scheda telefonica con la quale è stata effettuata la telefonata in oggetto, ma al riguardo va osservato che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale. sez. 4 29 gennaio 2007, n. 12255.
Nella specie la Corte di appello ha compiutamente e congruamente motivato in ordine ad ogni questione sollevata nei motivi di ricorso con motivazione che risulta congrua, sicchè risulta incensurabile in questa sede.
Del tutto infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, atteso che la motivazione adottata dalla Corte di appello è ineccepibile avendo osservato che l’ipotesi della truffa di cui all’art. 640 c.p., comma 2 ricorre solo allorchè il pericolo supposto non risulta provenire dall’agente, mentre nella specie lo stesso autore della telefonata prospettava il male ingiusto del versamento del denaro pena l’estensione di un verbale; al riguardo la sentenza impugnata evidenzia che la minaccia era astrattamente idonea costringere la parte offesa a sborsare la somma richiesta nel timore che i propri familiari potessero venire a conoscenza del suo rapporto con prostitute.
Si tratta di una motivazione pienamente in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha espresso il principio, condiviso da questo collegio, per il quale: "Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perchè tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. Cassazione penale, sez. 2 06 maggio 2008 n. 21537.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e vantazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro. 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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