Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
T.B. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 25 novembre 2009, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Piacenza per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, secondo l’ipotesi di accusa da lui commessa nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, dichiarata fallita il (OMISSIS). Deduce il ricorrente violazione di legge ed inadeguatezza della motivazione, per avere la sentenza impugnata determinato l’ammontare delle somme distratte sulla base dell’utile d’impresa, scambiato per guadagno, senza tener conto delle somme investite nell’impresa e delle spese di produzione del reddito. Deduce anche difetto di motivazione e violazione di legge per non aver escluso la recidiva reiterata infraquinquennale contestata, che era invece, a suo dire, semplice. Il ricorso è destituito di fondamento.
Il primo motivo di ricorso era stato già dedotto come motivo di appello, e la corte territoriale ne ha fatto compiuto esame spiegando che era stato contestato l’ammontare complessivo dei ricavi perchè l’imputato non aveva dato contezza alcuna delle spese sostenute e di come avesse comunque utilizzato le somme incassate, attesa la mancanza di scritture contabili. Valga del resto osservare che l’ammontare preciso delle somme distratte non influisce in modo significativo sulla connotazione del reato, perchè comunque la carte territoriale dà’ conto di come fossero stati distratti materiali, attrezzature ed arredi del valore di oltre Euro 200.000,00= e somme di denaro per complessivi Euro 158.730,00=, di modo che anche a non tener conto del movimento complessivo degli affari, comunque l’imputato aveva sottratto alla garanzia dei creditori beni e denaro del complessivo ammontare di oltre 350.000,00= Euro.
Quanto al secondo motivo, non era stato oggetto di appello, di modo che non può essere prospettato oggi per la prima volta.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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