Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 14 novembre 1996 e depositato il 5 dicembre successivo la sig.ra C.M.A. ha impugnato il parere del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie n. 10211/96 del 07 agosto 1996 con il quale non sono state riconosciute le infermità denunciate conseguenti a causa di servizio, nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
L’interessata, insegnante di scuola materna, riferisce
– di aver proposto domanda di equo indennizzo per aver contratto a causa di servizio una " laringite cronica con cordite, spondilo artrosi cervicale, discopatia L5S1 e insufficienza venosa agli arti inferiori con flebectasie";
– di essere stata sottoposta a visita medica collegiale presso l’ospedale militare di Bari in data 9.01.1996, con accertamento delle predette patologie;
– che la Commissione Medica ritenne le predette infermità tutte dipendenti da causa di servizio attribuendo alle stesse la relativa categoria e tabella, redigendo all’uopo apposito verbale;
– che il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ritenne di non riconoscere le dette infermità come dipendenti da causa di servizio;
– che a seguito della produzione di consulenza medico legale di parte l’interessata fu nuovamente sottoposta a visita presso l’azienda ospedaliera di Potenza che, in data 23.10.1996 dichiarò che le patologie riscontrate erano da ritenersi dipendenti da causa di servizio.
Ciò premesso l’interessata ha impugnato il citato parere del CPPO deducendo
1) eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà;
2) violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, sviamento, eccesso di potere per erroneità nei presupposti e carenza assoluta di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato documentazione e prodotto memoria per contrastare il gravame.
Con successivo atto notificato il 17 novembre 1997 e depositato il 24 novembre successivo la sig.ra C. ha poi impugnato la determinazione del responsabile del servizio settore risorse umane del Comune di Potenza n. 160 del 17 ottobre 1997, con la quale si riconoscono le infermità denunciate come dipendenti da causa di servizio, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie del 28.05.1997, nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
L’interessata ricostruisce in fatto la vicenda già rappresentata nel primo ricorso in esame ed aggiunge
– che a seguito della nuova visita medica conclusasi in data 23.10.1996 presso l’Azienda Ospedaliera di Potenza, l’Amministrazione comunale richiese al CPPO il riesame del precedente parere;
– che il predetto comitato, a parziale modifica del precedente parere, riconosceva dipendente da causa di servizio solo la infermità " discopatia L5 e S1" e non anche le altre.
Avverso tali ultime determinazioni è insorta la sig.ra C. che ha affidato il ricorso ai seguenti motivi.
1) eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà;
2) violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, sviamento, eccesso di potere per erroneità nei presupposti, carenza assoluta di motivazione.
Si è costituita anche in tale giudizio l’Amministrazione intimata che ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 i due ricorsi in epigrafe sono stati chiamati e trattenuti per essere decisi.
Motivi della decisione
I ricorsi in esame possono essere riuniti e decisi con una unica sentenza, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale nella memoria difensiva depositata nel primo ricorso in esame.
L’eccezione è fondata e merita di essere condivisa.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva deve essere adottata, in quanto proposto nei confronti del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, atteso che nel procedimento preordinato alla verifica dell’esistenza della causa di servizio e dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo l’organo in questione è chiamato ad esprimere un parere che, ancorchè obbligatorio e parzialmente vincolante per l’Amministrazione, resta pur sempre un atto endoprocedimentale che assume capacità lesiva solo se ed in quanto fatto proprio dall’organo di amministrazione, cui spetta concludere, con una propria determinazione il procedimento.
Infondato risulta, invece, il secondo ricorso in esame, rivolto avverso la determinazione dell’Amministrazione comunale di Potenza n. 160 del 17.10.1997, nonché avverso il parere del CPPO del 28.05.1997 in essa richiamato, in quanto riconosce quale dipendente da causa di servizio, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, solo alcune delle infermità denunciate dalla ricorrente e accertate dalla Commissione medicoospedaliera.
In proposito è sufficiente osservare che, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, poiché il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (nel primo caso va verificato il nesso tra evento ed infermità, di cui deve essere accertata la gravità, nel secondo la verifica ha ad oggetto il rapporto tra infermità e menomazione per la quale è chiesto l’indennizzo), in sede di liquidazione di equo indennizzo susseguente al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è ben possibile l’esistenza di due provvedimenti contrastanti, l’uno di accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, l’altro di rigetto dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo, non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l’uno e l’altro. Tanto perché in materia di equo indennizzo l’ordinamento non mette a disposizione dell’amministrazione una serie di pareri pari ordinati resi da vari organi consultivi dotati di identica competenza, tra i quali operare una scelta, affidando invece al solo CPPO il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla commissione medica ospedaliera.
Il parere del CPPO rappresenta, infatti, il momento di sintesi finale e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti e si impone all’amministrazione, la quale non è neppure tenuta a motivare le ragioni di preferenza accodate al parere espresso da suddetto organo, sempre che lo stesso abbia reso un giudizio congruo sotto i profili istruttorio e motivazionale; di contro, l’obbligo di motivare puntualmente sussiste solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di non potersi uniformare al predetto parere del Comitato ovvero nell’ipotesi di giudizio difforme non motivato espresso dallo stesso rispetto al parere della Commissione medico- ospedaliera.
Conclusivamente, la giurisprudenza ha ritenuto che la funzione attribuita al CPPO sia diversa da quella attribuita alle commissioni mediche ospedaliere e non si configuri come mera revisione del precedente giudizio sanitario, fondandosi su ulteriori profili di complessiva valutazione tecnicoamministrativa, così che al Comitato, quando disattende il precedente giudizio, incombe non tanto uno specifico e diffuso onere motivazionale, quanto, più semplicemente, l’obbligo di articolare il proprio parere su una concreta considerazione delle risultanze istruttorie e diagnostiche già scrutinate dalla commissione. Per le considerazioni sin qui svolte, nel caso in esame il contrasto tra il parere della Commissione medicoospedaliera, positivo circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità, e quello, parzialmente sfavorevole, del CPPO non si configura quale vizio di illegittimità del provvedimento dell’Amministrazione di parziale accoglimento della domanda di equo indennizzo.
Va poi soggiunto che il parere del Comitato risulta adeguatamente motivato ed immune da vizi logici o da macroscopiche illegittimità atteso che in esso si legge che " l’infermità " insufficienza venosa arti inferiori con flebectasie" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa consistente in meipragia costituzionale del sistema venoso, favorito da ortostatismo protratto (situazione mancante nei precedenti di servizio dell’interessata), sulla cui insorgenza ed evoluzione il servizio reso non può aver esercitato influenza nociva, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante"; che " l’infermità " spondiloartrosi cervicale, discopatia L 5 e S1 " non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolicodegenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante, il servizio prestato in ambienti chiusi, nell’ambito delle mansioni di competenza, quali che fossero le condizioni di areazione e riscaldamento invernale e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio"; ed, infine, che " l’infermità " laringite cronica e cordite" può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e ascrivibile alla VIII categoria nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge".
Emerge, quindi dalla analitica e diffusa articolazione del giudizio espresso che il Comitato, contrariamente da quanto assunto da parte ricorrente, ha tenuto in debita considerazione le circostanze rappresentate dall’Amministrazione comunale valutandone la loro rilevanza sul piano medicolegale e concludendo nel senso di ritenere una sola delle denunciate infermità come dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, così modificando parzialmente il parere precedentemente espresso.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte il primo ricorso va dichiarato inammissibile, mentre il secondo deve essere rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
Va da ultimo soggiunto che, conformemente a quanto richiesto dall’Avvocatura erariale, va estromesso dai giudizi, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in quanto privo di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
1) riunisce i ricorsi in epigrafe, siccome connessi;
2) dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 915/1996;
3) rigetta il ricorso R.G. n. 756/1997,
4) estromette da entrambi i giudizi il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
5) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.