Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 29-03-2011, n. 12836

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di C.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Trento ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e art. 348 c.p., commessi in (OMISSIS) in permanenza dal (OMISSIS).

Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità. In particolare, la scrittura privata datata 1-1-1999 sarebbe stata erroneamente ritenuta elemento fondamentale ai fini della affermazione della colpevolezza del C., in quanto detta scrittura dimostrerebbe soltanto che la Tecnodental corrispondeva al medico un compenso a fronte dell’obbligo da parte di sua di una prestazione sanitaria.

In secondo luogo eccepisce che nel caso in esame ci si troverebbe in presenza non di una ipotesi di falsa fatturazione, ma di falso ideologico in scrittura privata. D’altra parte il C. non sarebbe l’emittente delle false fatture, ma al più l’utilizzatore di esse, redatte, al suo posto, da altri.

Quanto alla contestazione di cui all’art. 348 c.p., la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna motivazione sul punto e la Corte di Appello non si sarebbe minimamente posta il problema della consapevolezza da parte del C. in ordine al fatto che gli interventi erano stati eseguiti da persona non abilitata all’esercizio della professione medico-odontoiatrica.

2.-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità.

Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

In particolare, nella sentenza impugnata si è dato atto: che diciannove clienti dello studio dentistico avevano dichiarato alla polizia giudiziaria di essere stati curati dall’odontotecnico V., ricevendo fatture rilasciate dal dott. C.; che una scrittura privata, redatta in data 1-1-99 (rinvenuta in sede di perquisizione presso il C.), obbligava il V., proprietario dello studio dentistico, a retribuire con L. due milioni al mese le prestazioni professionali del dr. C. e a tenere indenne quest’ultimo dal maggior carico tributario che avrebbe sopportato per la attività odontoiatrica svolta dal V. ma fittiziamente imputata al C.; che la testimonianza del commercialista S. e la ulteriore documentazione sequestrata avevano dimostrato che il C. veniva rimborsato dal V. per il surplus di imposta da lui pagato per effetto della attività odontoiatrica a lui imputata ma realmente svolta dal V.. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistenti i vizi denunciati.

Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare diverse e, per lui, più adeguate valutazioni degli elementi indizianti e a ribadire tesi di segno contrario. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere (come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente) una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

Non rimane che ricordare che in tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti ( D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l’ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perchè anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi Invasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, Sentenza n. 20353 del 17/03/2010, Rv. 247110, Bizzozzero).

3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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