Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ntraddittorio e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;
Ritenuto preliminarmente di non dover interessare il Presidente di questo Tribunale per stabilire se procedere o meno alla riunione del presente ricorso con il ricorso n. 6727/2010 ed all’assegnazione di entrambi alla sezione II bis, dove pendono i connessi gravami nn. 8899/2010 e 9827/2010, in quanto questi ultimi sono stati depositati successivamente ai suindicati due pendenti dinanzi a questa sezione (tra cui quello in esame);
Rilevato:
che con il presente ricorso si impugnano l’ordinanza demolitoria ed il presupposto diniego di sanatoria, aventi ad oggetto un manufatto ad uso residenziale, ubicato nel Comune di Ardea, in Lungomare degli Ardeatini n. 315, contraddistinto catastalmente al foglio 46, particella 2191;
che, a fondamento del diniego di sanatoria, che ha determinato il mantenimento del carattere abusivo nel fabbricato e, conseguentemente, l’adozione dell’ordinanza recante ingiunzione di demolizione, sono il parere negativo in ordine alla compatibilità dello stesso con il vincolo paesaggistico che insiste sull’area (peraltro già precedentemente, con D.M. 22.10.1954, era stato impresso detto vincolo) e l’assenza del nulla osta ai sensi dell’art. 55 cod. nav.;
Considerato:
che, come risulta dalla documentazione depositata in atti, l’immobile insiste sull’arenile per una superficie di 8 mq;
che, posto che, ai sensi dell’art. 55 cod. nav., per le opere realizzate entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo, è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima, senz’altro nella specie essa doveva essere acquisita, mentre è pacificamente mancante;
che, insistendo l’immobile per 8 mq sull’arenile, esso ricade anche nella zona A6 del P.T.P. – ambito 10, per cui non si ravvisa il dedotto travisamento dei fatti e correttamente il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica è negativo, essendo ivi vietata la realizzazione di nuove costruzioni;
Ritenuto che, a fronte di quanto evidenziato, dovesse essere conseguentemente denegata la sanatoria e poi comminata la sanzione demolitoria, a nulla valendo in contrario, quanto a quest’ultimo provvedimento, la circostanza che sia passato un lungo lasso di tempo dalla costruzione del manufatto abusivo;
Tenuto conto, al riguardo, che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente, ragione per la quale gli stessi ricorrenti lo intendevano sanare, e che, perciò, l’Amministrazione comunale era tenuta a sanzionare quello contestato, tanto più che nel caso in esame sussiste l’ulteriore interesse generale a salvaguardare l’arenile ed il lungomare, vincolati sotto il profilo paesistico;
Ritenuto:
che, in presenza di un’attività vincolata, qual è quella di specie, non possa prospettarsi il vizio di eccesso di potere, segnatamente per disparità di trattamento, denunciato in questa sede, che, peraltro, non è neppure corroborato da elementi probatori;
che non risulti dimostrata l’avvenuta rimozione del carattere abusivo dal fabbricato in parola, per effetto del D.M. 18.9.1974 e del versamento dell’indennità ivi stabilita, tanto è vero che successivamente all’emanazione di detto decreto è stata richiesto il condono edilizio, denegato col provvedimento che qui si impugna;
che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;
che, con riguardo alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari di difesa, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, considerata la peculiare vicenda in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
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