Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 29-03-2011, n. 12760

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5/3/2010, la Corte di appello di Salerno, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 25/11/2008, che aveva condannato G.G. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di tentata rapina aggravata in concorso.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza di validi riscontri della chiamata in correità e di configurabilità del tentativo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione delle norme di diritto penale sostanziale in tema di inizio dell’attività punibile e di configurabilità del tentativo nel delitto di rapina.

Al riguardo si duole che nella fattispecie non sarebbero configurabili gli estremi del tentativo non essendo ancora iniziati gli atti esecutivi della rapina.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale in relazione all’art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, per mancato riscontro alla chiamata in correità, nonchè vizio della motivazione per mancata individuazione del ruolo svolto dall’imputato nella vicenda concorsuale contestata.

In proposito ripropone le doglianze in punto di inesistenza di validi riscontri della chiamata in correità effettuata dal coimputato M. già sollevate con l’atto d’appello e respinte dalla Corte territoriale e si duole che nella motivazione del provvedimento impugnato non viene neppure ipotizzato il ruolo che il ricorrente avrebbe svolto nel tentativo di rapina in concorso con gli altri coimputati.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, occorre rilevare che, in base ad un consolidato e risalente orientamento di questa Corte, anche gli atti preparatori possono integrare il tentativo, allorchè siano idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto.

In particolare è stato rilevato da questa Sezione che:

"Ai fini della punibilità del tentativo, possono assumere rilevanza anche gli atti meramente preparatori, quando essi, per le concrete circostanze di luogo, di tempo o di mezzi, evidenzino che l’agente commetterà il delitto progettato a meno del sopravvenire di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’agente, e che l’azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28213 del 15/06/2010 Cc. (dep. 20/07/2010) Rv. 247680; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 15/01/2010 Ud. (dep. 24/05/2010) Rv. 247197; Sez. 5, Sentenza n. 43255 del 24/09/2009 Ud. (dep. 12/11/2009) Rv. 245720;

Sez. 6, Sentenza n. 27323 del 20/05/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv.

240736; Sez. 2, Sentenza n. 6439 del 28/03/1984 Ud. (dep. 12/07/1984 Rv. 165272).

Nel caso di specie, tuttavia, come ha esattamente rilevato la Corte territoriale, l’azione criminosa era andata ben oltre la fase della preparazione, atteso che la fase esecutiva era già iniziata con l’introduzione di D.G. all’interno dell’Istituto bancario, dove lo stesso si era nascosto, all’interno di un locale impianto con la porta d’ingresso chiusa a chiave dall’interno, in attesa che si verificassero le condizioni per passare alla fase successiva dell’esecuzione della rapina.

Di conseguenza la sentenza impugnata sfugge ad ogni censura in punto di sussistenza degli estremi della condotta punibile per il tentativo di rapina contestato al ricorrente in concorso con gli altri compartecipi.

Ugualmente infondate sono le censure in punto di violazione dei principi che governano la formazione della prova di cui all’art. 192 c.p., commi 2 e 3.

Infatti, come esattamente hanno rilevato i giudici di merito, le dichiarazioni del coimputato M.G. sono suffragate da un riscontro obiettivo e personalizzante quali le numerose telefonate che il G. ha fatto al D., mentre questi si trovava all’interno dei locali della banca, vale a dire mentre la rapina era in corso di esecuzione.

Quanto alle doglianze circa la mancata individuazione del ruolo specifico svolto dal ricorrente nella dinamica della rapina interrotta dall’intervento delle forze di polizia, le stesse risultano infondate in quanto la Corte ha esattamente osservato che il contributo causale di ciascun concorrente può avvenire anche nella fase ideativa essendo pertanto non necessario individuare con maggiore precisione il ruolo del G..

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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