Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 2 luglio 2004 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso per separazione personale proposto da B.N.S. nei confronti del coniuge M.M. V. in quanto essi risultavano già separati consensualmente in forza di verbale omologato in data (OMISSIS).
Su gravame del ricorrente la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15 dicembre 2005 – 12 aprile 2006, confermava la decisione impugnata affermando che non era ammissibile l’impugnazione del la separazione consensuale per simulazione e che, dall’esame del materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, non risultava l’eccepita riconciliazione tra i coniugi dopo la loro separazione.
Contro la sentenza ricorre per cassazione N.B.S. con un unico motivo.
Resiste con controricorso M.M.V..
Motivi della decisione
Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile, con motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la prova testimoniale articolata con riferimento alla soprav venuta riconciliazione tra i coniugi separati.
Il ricorso, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile poichè non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta carenza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione: la censura, infatti, deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva rigorosamente i limiti in modo da non ingenerare in certezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nè, al riguardo, è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corso del motivo o che possa comprendersi dalla sua lettura poichè è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 10 dicembre 2009, n. 27680).
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
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