Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12811 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.M. e C.E., assistiti dal comune difensore di fiducia, con atto del 20.3.2008, proponevano appello avverso la sentenza resa il 26.2.2008 dal Tribunale di Castrovillari, che li aveva condannati alla pena di Euro 600,00 di ammenda ciascuno perchè giudicati colpevoli della contravvenzione di cui alla L. n. 152 del 1992, art. 18, comma 1, lett. d).

La Corte adita, rilevato l’inammissibilità dell’appello dappoichè proposto contro condanna alla sola pena pecuniaria e quindi in violazione dell’art. 593 c.p.p., comma 3, ne ordinava la trasmissione al giudice di legittimità, a mente dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

Col ricorso i ricorrenti denunciano la illegittimità della sentenza di condanna perchè viziata da violazione di legge e difetto di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione a mente del disposto dell’art. 613 c.p.p., comma 1.

Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui l’atto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore non iscritto all’albo speciale, sia stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. 1, 16/09/2004, n.38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008,47803).

Trattasi di principio di diritto ampiamente e costantemente affermato da questa Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e che qui si ribadisce.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 500,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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