Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2010, n. 15834 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, S.A.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 09-07-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Motivi della decisione

Il Giudice a quo non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte.

Si trattava, nella specie, di due procedimenti amministrativi, con petitum e causa petendi differenti, anche se tra loro connessi. Era necessario pertanto considerare il danno morale occorso per ciascuno dei due procedimenti, a nulla rilevando che il giudice avesse deciso con una unica pronuncia.

Vanno determinati gli interessi, che decorrono dalla domanda (Cass. n. 18105 del 2005). Può decidersi nel merito.

Va determinato il danno morale, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della stretta connessione delle due procedure, una iniziata nel giugno 1990 e l’altra nel giugno 1991, e definite con sentenza dell’ottobre 2004. Pare equo determinare complessivamente una somma di Euro 12.000,00 (Euro 6.500,00 per il primo procedimento, Euro 5.500,00 per il secondo) con interessi dalla domanda.

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 12.000,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito che determina in Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge, con la distrazione già disposta; e per il giudizio di legittimità in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. M. Caligiuri antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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