Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato in fatto e in diritto che la condanna alle spese pronunciata in primo grado contro il ricorrente non appare giustificata, in considerazione della mancata regolare costituzione in giudizio del Comune di Catania resistente, atteso che la deliberazione di autorizzazione a resistere versata in atti attiene ad un diverso ricorso (quello relativo al diniego formatosi sulla domanda di accesso agli atti assunta al prot. 153729 dell’11 giugno 2010) rispetto a quello deciso (relativo invece al diniego formatosi sulla domanda di accesso agli atti assunta al prot. 194771 del 28 luglio 2010).
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto e per l’effetto annulla il capo riguardante le spese della sentenza n. 4286/10 del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione seconda).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.
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