Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 30-03-2011, n. 13312 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M., a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l’ordinanza 2.12.10 del Tribunale dei riesame di Bari che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25.1.0.10 nei confronti, tra gli altri, del prevenuto, in relazione ai reati di cui all’art. 416-bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 125 c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), art. 546 c.p.p., lett. e), artt. 192, 195 e 273 c.p.p., difettando il provvedimento dei giudici del riesame del minimo apparato motivazionale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi idonei a legittimare una prognosi di elevata probabilità delle ipotesi accusatorie ascritte all’indagato, di essere cioè partecipe, con un ruolo apicale, di un’organizzazione criminale di stampo mafioso e finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Mancava infatti l’indicazione – prosegue la difesa – degli elementi identificativi delle fattispecie criminose contestate nè erano indicati in modo concreto fatti, azioni e condotte specifiche denotanti l’appartenenza dello S. alla consorteria mafiosa denominata "clan Stramaglia", dal momento che, quanto alla stessa esistenza di detta compagine, il tribunale si era limitato a ripercorrere la motivazione del g.i.p. secondo cui la mafiosità del gruppo era già stata sancita dalle pronunce giudiziarie relative alle sentenze c.d. (OMISSIS), ma in tali pronunce si era attestata la partecipazione di S.A.M. ad una associazione mafiosa denominata "clan Parisi", con a capo P.S., ma mai si era sostenuta l’esistenza di una nuova, associazione mafiosa formata da S.A.M. e giammai una partecipazione ad essa di S.M..

Inoltre – aggiunge il ricorrente -, nessun collaboratore di giustizia aveva mai riferito di episodi posti in essere dallo S. M. con caratteristiche maliose e peraltro, quanto agli stessi collaboratori, ne era stata dalla difesa sottolineata la intrinseca ed estrinseca inaffidabilità in quanto R.N. nutriva profondo rancore nei confronti dei chiamati in correità e circa l’episodio dell’agguato ai suoi danni, avvenuto il 9.7.07, aveva poi indicato tra i suoi aggressori anche quel "(OMISSIS)" – identificato poi in Cu.Vi. – il quale si era accertato e documentato trovarsi invece ristretto in carcere, mentre altra circostanza che ne dimostrava l’inaffidabilità era costituita dalla affermazione di essere stato affiliato nell’inverno del 2007, presso la casa di campagna di D.C.A., ma dalla documentazione versata dalla difesa era risultato che il D.C., il 27.7.07, a seguito di ordinanza di sfratto in data 15.6.07, era stato mandato via dalla sua abitazione in quanto oggetto di confisca.

Oltre poi alla genericità ed indeterminatezza del narrato, le affermazioni rese dal R. erano in disaccordo con quelle degli altri collaboratori, in quanto, con riferimento al presunto grado ricoperto da S.M. all’interno dell’organizzazione, R. aveva riferito che il predetto aveva la "quarta", ma C.M. aveva invece sostenuto che lo S. aveva la "santa" ed ora il "vangelo", affermazioni peraltro entrambe non veritiere, dal momento che è dato di esperienza comune che a nessuno è consentito conoscere il grado ricoperto all’interno di un sodalizio criminale da un soggetto di grado più alto del suo.

Inoltre, mentre il R. aveva affermato che S. era dedito esclusivamente allo spaccio di "fumo", C. aveva riferito che il predetto era dedito allo "spaccio, armi, tutto", entrambi i collaboratori assumendosi poi il ruolo di custodi delle armi del clan, mentre anche l’altro collaboratore, L. P., aveva reso dichiarazioni genetiche e prive di riscontri, parlando di fantomatiche partecipazioni di S.M. a presunti summit che però non avevano avuto alcun sostegno indiziario che poteva essere fornito da servizi di o.c.p., fermi o sequestri ovvero intercettazioni telefoniche e ambientali che nel caso di specie difettavano, tanto che il p.m. non aveva inteso contestare allo S. alcun episodio specifico. Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Ricordato come il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione in tema di misura cautelari personali deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che significa che solo l’assoluta carenza sul piano logico dell’iter argomentativo seguito dal giudice può avere rilievo in sede di legittimità, senza che lo possa la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico (v. Sez. un., 15 febbraio 1996, n. 41), per cui la Corte di cassazione, allorchè sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (v. Sez. un., 22 marzo 2000, n. 11), oltre che all’esigenza di completezza espositiva (v. Cass., sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40609), rileva la Corte che nell’ordinanza impugnata non si rinvengono profili di incongruenza della motivazione in tema di gravità indiziaria, sia con riferimento all’ipotesi criminosa di cui all’art. 416-bis c.p. (capo A) che per quelle di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 112 c.p., comma 1, n. 4 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo B).

Il provvedimento, infatti, da conto, in maniera adeguata, puntuale e con motivazione immune da vizi logico-giuridici, degli elementi a carico di S.M. per i reati ascrittigli, rappresentati, quanto alla sua appartenenza, in posizione apicale, al "clan Stramaglia" – la cui esistenza ed operatività risulta derivare dall’organizzazione mafiosa "Parisi", dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed al contrabbando di tabacco lavorato estero e che annoverava tra i suoi partecipi anche S.A.M., defunto zio dell’odierno ricorrente, come emerso dalla sentenza, divenuta irrevocabile il 26.3.08, relativa al proc. pen. n. 11650/00 (c.d. "(OMISSIS)"), il quale aveva poi esteso il suo interesse anche per il territorio di Adelfia, venendo in contrasto con il clan avverso di D.C.A., contrasto che già dall’estate del 2007 aveva dato luogo alle prime sparatorie tra gli esponenti dei due gruppi – anzitutto dalle dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, dei collaboranti L.P., C. M. e R.N., nonchè da quelle di altro collaboratore, T.V., il quale – hanno sottolineato i giudici del riesame – ha avuto modo di riferire circa l’aderenza del clan S. a quello dei P. soprattutto per quel che concerneva l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Ha al riguardo dichiarato il L., nel corso dei suoi interrogatori del 13.3.09 e 22.5.09, premesso che in Cassano delle Murge la cittadinanza era terrorizzata dal "clan Stramaglia", capeggiato da S.A.M., che lo S.M. era stato l’artefice dei primi scontri armati con i rivali, mentre il C. ne ha indicato il grado all’interno del sodalizio ("lui all’epoca aveva la santa, ora ha il vangelo…") e l’attività in concreto svolta ("spaccio, armi, tutto. Più che altro lui era quello che gestiva Adelfia"), specificando che proprio da S. M. egli aveva avuto la proposta di affiliazione al "clan Stramaglia". Ancora, R.N. ha avuto modo di ripercorrere le fasi della sua affiliazione al suddetto clan, con il grado di "seconda", aggiungendo che ai vari summit mafiosi era solito partecipare S.M. il quale gli aveva poi affidato l’incarico di spacciare hashish nel comune di Adelfia, stupefacente che gli veniva materialmente consegnato in grosse quantità da G.A., mentre già dall’estate del 2007 erano iniziati i contrasti con i D.C. di Adelfia ed i conseguenti ferimenti di alcuni degli esponenti dei due gruppi, tra cui lo stesso R., S.M. e G.A..

Riscontri a tali affermazioni si sono avuti dalle numerose conversazioni ambientali intercettate (e riportate nell’ordinanza impugnata) all’interno dell’abitazione di Ch.Vi., esponente del clan Di Cosola e responsabile dell’articolazione di Adelfia, nei giorni precedenti l’inizio del conflitto armato, dalle quali – hanno evidenziato i giudici del tribunale – si è potuta ben delineare l’esistenza di due strutture gerarchicamente organizzate in guerra tra loro per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio e si è potuta constatare la concorrenziale attività del clan Stramaglio nello smercio al dettaglio di droga, tanto che gli S. dovevano essere eliminati, secondo quanto sostenuto proprio da un esponente del clan rivale ( B.A.) il quale, parlando con Ch.Vi., aveva detto: "Tu per me…

Vi….qua…puoi sparare quand’è che vuoi", tanto che il Ch. aveva proposto di iniziare lo scontro nella piazza di (OMISSIS). Ancora – e con precipuo riferimento al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 – la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni del L., secondo cui egli era alle dirette dipendenze di Di.Ci.Ot. per il traffico di droga, che interessava direttamente anche S.A.M., il quale aveva come referenti proprio il Di.Ci., oltre G. A. e S.M., quest’ultimo indicato anche dal collaborante T.V. come colui che, delegato da S. A.M., affiancava il G. "…persona di fiducia di S." il quale prelevava la droga, oltre che da lui – in quantità di 1 kg di cocaina ogni 15-20 giorni – anche dai componenti della "famiglia" P. e si "portava S.M., l’altro M., non M., l’altro, il grosso…di Adelfia".

Analoghe dichiarazioni – hanno evidenziato ancora i giudici baresi – sono state rese da C.M., circa la gestione dello spaccio su Adelfia di hashish e cocaina da parte del clan Stramaglia, con confezionamento delle dosi di cocaina nella villa di campagna presa in locazione da S.M., e da R.N., che ha indicato in S.M. il suo diretto superiore che gli aveva procurato anche telefono cellulare e ciclomotore per l’attività di smercio al dettaglio dell’hashish, nel corso della quale aveva accompagnato S.M. a ritirare ingenti quantitativi di droga – sino a 100 kg per volta – che G. A., fornitore di hashish e cocaina, distribuiva poi alle varie articolazioni del sodalizio, in particolare l’hashish a S. M. e la cocaina a S.D., per la vendita al dettaglio.

Alla luce delle suindicate emergenze del tutto correttamente, pertanto, i giudici del riesame hanno ritenuto la gravità del quadro indiziario a carico di S.M. anche per il reato associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti (capo B), operante nell’hinterland barese, tra i comuni di Cassano delle Murge, Santeramo in Colle e Adelfia. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvedere agli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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