Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 30-03-2011, n. 13301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del tribunale di Messina emetteva decreto penale di condanna in data 11-5-2009 nei confronti di B.V., notificato a questi una prima volta, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., il 26-4- 2010, e una seconda volta il 26-5-2010.

Il difensore avv. Filippo Pagano proponeva opposizione al decreto il 9-6-2010, dichiarata inammissibile perchè tardiva rispetto alla prima notifica.

Ricorre il difensore avverso tale provvedimento di inammissibilità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c, rilevando che la seconda notifica, effettuata prima della dichiarazione di esecutività del decreto penale, era idonea a far decorrere un nuovo termine di impugnazione e chiedendo quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Il PG ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, non essendo stata contestata la legittimità della prima notifica.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Come rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale, non essendo contestata la ritualità della prima notifica del decreto penale, la seconda, effettuata all’evidenza per errore, e quindi superfluamente, è tamquam non esset, essendo quindi inidonea a far decorrere un nuovo termine per l’opposizione, già inutilmente decorso a seguito della prima.

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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