Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 26 marzo 2010 il GIP presso il Tribunale di Forlì applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di H.H. indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (fatti commessi in varie località dello Stato tra il (OMISSIS)).
Avverso la detta ordinanza propone ricorso ex art. 311, comma 2 detto imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge in relazione ad una asserita inosservanza dell’art. 649 c.p.p..
Deduce in particolare, in relazione alla sostanziale identità tra i fatti oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare in esame (emessa nell’ambito del procedimento penale nr. 1523/10 GIP – 5190/09 R.G.N.R.) e quelli oggetto di altro procedimento pendente presso la medesima autorità giudiziaria, recante il nr. 757/09 R.G.N.R. (nell’ambito del quale è stata emessa altra ordinanza di custodia cautelare) la mancata ed illogica motivazione in merito alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura da ultimo adottata.
A prescindere dalla estrema genericità delle doglianze difensive, è palesemente infondato anche il presupposto da cui muove il ricorso in esame in quanto è lo stesso difensore a riconoscere che la precedente ordinanza emessa nell’ambito di un diverso e meno recente procedimento concerne fatti in gran parte diversi rispetto a quelli oggetto della ordinanza cautelare impugnata: ne consegue che le doglianze mosse con riferimento ad una pretesa violazione dell’art. 649 c.p.p. in tema di cd. "giudicato cautelare" sono ad evidenza infondate.
Altrettanto manifestamente infondate – oltre che generiche – le censure rivolte a quella parte dell’ordinanza concernente la valutazione della adeguatezza della misura e delle esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza, adeguatamente esaminate dal GIP con argomentazioni esenti da vizi logici e soprattutto strettamente ancorate ai singoli episodi delittuosi analizzati dal GIP. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – determinata in via equitativa – di Euro 1.000,00 da versarsi alla Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Va altresì disposta ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale ove il ricorrente trovasi detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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