Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Nel ricorso si espone che:
a) il L., Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano, era sin dall’anno 2007 inserito nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento al grado di Colonnello;
b) nella procedura concernente l’anno 2008 egli si collocava al 219° posto (e all’odierna udienza veniva chiamato il ricorso n. 22/09, proposto avverso i relativi atti) ed in quella concernente l’anno 2009 al 303° posto, con 27,32 punti (laddove il Ten Col. D.G., collocato 26°, e cioè all’ultimo posto "utile", otteneva 29,25 punti).
2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i motivi che seguono:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 26 l. 1139/55, in combinato disposto con il d.m. 571/93 e gli artt. 8 e 15 d.lgs. 490/97. Eccesso di potere in senso assoluto. Travisamento dei fatti, illegittimità derivata. Illogicità e ingiustizia manifesta dell’azione amministrativa. Incongruenza. Irrazionalità.
B) Violazione dei principi e delle regole di valutazione previsti dalla legge n. 1137/55 e dal d.m. 571/93. Eccesso di potere in senso relativo. Discriminazione evidente. Omessa uniformità dei criteri di giudizio.
C) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione delle regole di uniformità del criterio di giudizio. Incoerenza e perplessità manifesta. Cattivo esercizio del potere amministrativo. Sviamento.
D) Vizio della composizione della Commissione. Violazione dell’art. 12 d.lgs. 490/97.
E) Eccesso di potere. Perplessità evidente dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di coerenza e logicità. Superficialità. Violazione del giusto procedimento. Violazione delle regole e del procedimento di valutazione e di votazione dei candidati. Violazione degli artt. 11 d.lgs. 490/97, 13 d.m. 571/93 e 25 l. 1137/95. Eccesso di potere. Illogicità e incoerenza dell’azione amministrativa.
F) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Carenza assoluta di motivazione. Violazione dell’art. 45 l. 224/86. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 l. 1137/55 e del d.m. 571/93. Eccesso di potere. Incoerenza e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
G) Eccesso di potere in senso assoluto. Ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 15 d.lgs. 490/97. Violazione e falsa applicazione dei criteri di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 dell’art. 26 l. 1137/55 e al d.m. 571/93. Falsa ed erronea presupposizione di fatto e diritto.
H) Eccesso di potere in senso relativo. Disparità di trattamento. Evidente violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3 e 97 cost.. Violazione dell’art. 3 d.m. 571/93.
I) Eccesso di potere. disomogeneità dei criteri di giudizio. Irrazionalità manifesta. Cattivo esercizio del potere amministrativo. Sviamento. Disparità di trattamento.
L) Violazione dei principi generali e delle regole in materia di concorsi pubblici. Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Manifesta illogicità. Contraddittorietà, superficialità e incoerenza dell’azione amministrativa. Discriminazione evidente. Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo.
3.- All’udienza del 10 febbraio 2011 la causa era introitata per la decisione.
4.- Tanto esposto in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.
5.- Deve premettersi che le censure formulate dal ricorrente sono in definitiva riferibili a tre ordini di considerazioni principali:
– il punteggio attribuitogli non era in linea con il suo stato di servizio, le sue competenze e qualifiche e con i giudizi riportati nell’arco della carriera;
– tale punteggio, inoltre, non era accompagnato da adeguata motivazione ed era frutto di valutazioni superficiali e contraddittorie;
– egli, comunque, veniva discriminato rispetto ad altri concorrenti.
5.1 A ciò vanno poi aggiunti una serie di rilievi di carattere formaleprocedimentale.
6.- Ciò precisato, ed anzitutto esaminando proprio quest’ultima tipologia di censure, deve osservarsi che:
– la normativa di riferimento (art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490) richiedeva "per la validità delle deliberazioni delle commissioni (…)la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto", sicchè la mancata partecipazione del Generale Ridinò non produceva alcuna conseguenza invalidante sulle determinazioni adottate;
– nei concorsi pubblici i tempi impiegati per l’esame degli elaborati scritti (e lo stesso discorso può effettuarsi per l’esame della documentazione caratteristica dei militari) non sono sindacabili in sede di legittimità, non essendo in concreto possibile stabilire il tempo dedicato alla correzione di ogni singolo elaborato; in ogni caso, è da escludere la rilevanza dei tempi di correzione ai fini della dimostrazione della insufficienza o incongruità della valutazione ove il giudizio negativo risulti comunque completo (fra le molte, Cons. Stato, V, 16 agosto 2010, n. 5724);
– all’esito di un esame che, per espressa previsione normativa, deve essere collegiale ed approfondito, è possibile, e non integra un vizio di legittimità, che i singoli commissari concordino sul punteggio da assegnare a ciascun complesso di qualità per i singoli ufficiali in valutazione o utilizzino espressioni omogenee nella redazione delle schede di valutazione, rappresentando ciò piuttosto una prova indiretta della coerenza e dell’uniformità del criterio valutativo utilizzato dai membri della Commissione che, sulla base di identici elementi documentali, sono pervenuti ad identici punteggi (Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2004, n. 632).
7.- Venendo, quindi, alle censure di ordine sostanziale pure formulate dalla difesa del L., rileva il Collegio, con riguardo al generale tema del sindacato giurisdizionale in materia, come la giurisprudenza amministrativa abbia fissato i seguenti principi cardine:
a) i giudizi delle Commissioni d’avanzamento possono essere sindacati sotto il profilo dell’eccesso di potere soltanto quando emerga, tra il punteggio attribuito e i meriti di carriera e personali agli atti, una contraddizione grave e il punteggio stesso risulti ictu oculi inadeguato al curriculum dell’Ufficiale (c.d. vizio di eccesso di potere in senso assoluto); ovvero quando, nella comparazione tra i curricula degli Ufficiali scrutinati e i punteggi loro attribuiti, appaia chiara una macroscopica incongruità di valutazione, sintomo, come tale, di disparità di trattamento o di sviamento di potere (c.d. vizio di eccesso di potere in senso relativo).
b) sono in definitiva apprezzabili solo quelle palesi incongruenze in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì trasmoda in eccesso di potere, in specie configurabile allorché emergano significativi indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare -con chiaro ed univoco significato- l’esistenza di profili di incoerenza ed illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione superiore, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità (T.a.r. Lazio Roma, I, 9 novembre 2010, n. 33295; T.a.r. Lazio Roma, II, 10 agosto 2010, n. 30570).
c) le valutazioni della Commissione assumono inoltre i caratteri della generalità e dell’esaustività, per cui ben possono giungere a conclusioni difformi da quelle espresse dai punteggi e dall’ordine delle posizioni nella precedente graduatoria (Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6867).
e) l’esposizione delle ragioni determinanti l’assegnazione di un certo punteggio, inoltre, non ne costituisce la motivazione, ovvero la traduzione del punteggio dal dato numerico al linguaggio, ma rappresenta un dato complementare in grado di meglio illustrare il procedimento valutativo utilizzato per la formazione del punteggio medesimo, che rimane il momento centrale del giudizio ed il solo in grado di precisare anche le più sottili sfumature di merito (T.a.r. Lazio Roma, I, 7 giugno 2010, n. 15691; T.a.r. Lazio Roma, II, 8 aprile 2009, n. 3717; T.a.r. Lazio, II, 17 maggio 2004, n. 4594).
f) non è consentito, ancora, in questo tipo di esame, scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile, che è massimo per gli ufficiali di grado più elevato (cfr. Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2011, n. 926).
8. Tanto premesso, il Collegio, pur prendendo atto delle qualità di alto livello dimostrate nel corso della carriera dal ricorrente, nonché della effettiva rilevanza delle attività svolte e degli incarichi speciali disimpegnati, non ritiene tuttavia che nel caso in esame possano configurarsi gli estremi per ravvisare un vizio di eccesso di potere in senso assoluto né, malgrado le suggestive argomentazioni della difesa del ricorrente, quei profili di manifesta e macroscopica irrazionalità nell’applicazione dei parametri valutativi ai quali solo, come si è visto, è subordinata la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo.
8.1 Va osservato, difatti, che il L. riportava, nel corso della carriera, sette giudizi non apicali ("nella media" o "superiore alla media"), ed inoltre, anche nel grado posseduto al momento della valutazione de qua, non risultava essere destinatario, almeno in maniera tanto significativa da porlo in posizione di spicco rispetto agli altri iscritti in quadro, di quelle citazioni di apprezzamento con cui l’amministrazione militare differenzia in senso favorevole le posizioni di una più ristretta cerchia di ufficiali rispetto ai colleghi comunque "eccellenti".
A ciò deve inoltre aggiungersi un risultato al corso per allievi ufficiali di complemento buono ma non ottimo (17° su 85), ed una serie di specifici giudizi contenuti nelle, anche recenti, schede valutative, non sempre elevatissimi.
Circostanze le quali, all’evidenza, non possono non rilevare in procedure selettive in ogni caso caratterizzate dalla partecipazione di militari nella gran parte in possesso di qualità e curricula di notevole spessore e significato.
8.2 Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, deve concludersi, ribaditi i limiti al sindacato sul cd. eccesso di potere in senso relativo ed evidenziato come i rilievi svolti rispetto ai controinteressati non consentono di ravvisare quei profili di manifesta e macroscopica irrazionalità nell’applicazione dei parametri valutativi di cui si è scritto, ed anzi si risolvono in frammentari, pur se abili, confronti fra specifici elementi di giudizio, per il rigetto del ricorso.
9.- Sussistono giusti motivi, attesa la natura delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1888/2009 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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