Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-02-2011) 30-03-2011, n. 13297 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 26 novembre 2010, ha confermato l’ordinanza del 31 agosto 2010 del GIP del Tribunale di Torino con la quale era stata disposta la sostituzione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da G.L. nei confronti di V.V.S. con la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando:

a) la violazione degli artt. 294 e 302 c.p.p. in ordine all’omesso interrogatorio di garanzia;

b) la violazione di legge in ordine all’omessa valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. Con riferimento al primo motivo, non può che ripetersi anche in questa sede quanto affermato dal Giudice di merito sul punto dell’omesso interrogatorio di garanzia dal quale sarebbe derivata, a dire del ricorrente, la perdita dell’efficacia dell’ordinanza custodiate.

La pacifica giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti, come nell’ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione delle prescrizioni imposte non sussista alcun obbligo del Giudice di procedere ad interrogatorio di garanzia nei casi di cui all’art. 276 c.p.p. (v. di recente Cass. Sez. 6, 29 maggio 2009 n. 41025).

Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (che ha citato nel ricorso giurisprudenza di questa Corte ormai superata) non si vede nè è stata aliunde evidenziata, inoltre, alcuna valida motivazione per non applicare tale giurisprudenza, come viceversa ricavabile dal dictum delle Sezioni Unite citate dal Giudice del merito, anche alla fattispecie, quale quella sottoposta all’esame di questa Corte, nella quale non vi è affatto un imputato libero al quale sia stata aggravata la misura cautelare personale ma un soggetto al quale era già stata imposta la prescrizione cautelare del divieto di avvicinarsi alla persona offesa.

3. Anche il secondo motivo di ricorso non merita adesione.

In primo luogo e in diritto, sul punto dell’immutabilità assoluta del c.d. giudicato cautelare in difetto di novum si osserva come, a partire dalle Sezioni Unite 19 dicembre 2006 n. 1435 e da ultimo fino a Sez. 6, 22 aprile 2010 n. 17269 si affermi, dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, come tale preclusione di natura endoprocessuale allo stato degli atti e per il c.d. dedotto, avente pertanto minore efficacia rispetto al giudicato di merito, possa sicuramente essere superata dall’evidenziazione di nuove circostanze, rientranti nella nozione delle questioni non soltanto dedotte bensì meramente deducibili nella sede cautelare, idonee a provocare una riconsiderazione della precedente decisione.

A ciò si aggiunga però, questa volta in fatto, come l’odierno ricorrente si sia ben guardato dall’evidenziare nel ricorso, in ossequio al principio della sua autosufficienza, qualcuno di quei "fatti nuovi, posteriori" che avrebbero potuto, in ipotesi, far riconsiderare l’esistenza di quei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, al contrario, ritenuti nell’impugnata ordinanza.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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