Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorso va respinto per quanto qui appresso specificato.
1.1. L’attuale appellato, signor M.G., è sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in congedo, e si trovava in servizio a An Nassiriyah (Iraq) all’epoca del ben noto attentato terroristico del 12 novembre 2003 che causò la morte di 12 carabinieri, di cinque militari dell’Esercito e di due civili.
L’appellato ha riportato in tale evento traumi fisici e soprattutto psicologici, con diagnosi di disturbo posttraumatico da stress.
Il medesimo appellato ha quindi presentato istanza per ottenere i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458 e alla L. 15 luglio 1950 n. 359.
Con provvedimento Prot. 979607QK/699/1022003 dd. 9 giugno 2008 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo ha respinto l’istanza stessa, affermando che "il verbale di riforma BL/B n. ACOMM3066187 dd. 4 ottobre 2006 della Commissione Medica Ospedaliera di Torino, allegato dalla S.V. all’istanza, benché recante tra le altre l’iscrizione di una infermità alla 8^ categoria, di fatto non reca il necessario riconoscimento della stessa come "si dipendente da causa di servizio", in ordine alla quale si dovrà pronunciare il Comitato di Verifica, istituito con l’entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 in seno al Ministero della Difesa, con apposito decreto che, inevitabilmente, avrà data successiva al suo collocamento in congedo e pertanto non più utilizzabile ai fini dell’attribuzione della provvista stipendiale in trattazione".
1.2. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Liguria l’interessato ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, e il ricorso stesso è stato accolto da tale giudice con sentenza n. 10012 dd. 25 ottobre 2010.
2. Con il ricorso in epigrafe il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma della sentenza stessa, reputando legittima la surriportata motivazione di rigetto della domanda e, a sua volta, l’appellato si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della statuizione resa in primo grado.
3.1. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto.
3.2. Come risulta dagli atti di causa, benché richiesto fin dal 25 giugno 2004, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è intervenuto soltanto successivamente alla collocazione in congedo dell’interessato, il quale – per l’appunto – in data 4 ottobre 2006 è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare: e da qui, dunque, la motivazione del provvedimento di diniego, laddove è fatto riferimento alla circostanza che il riconoscimento dell’infermità contratta come dipendente da causa di servizio ad opera del Comitato di verifica è successivo alla data di collocamento in congedo, e quindi "non più utilizzabile ai fini dell’attribuzione della provvista stipendiale in trattazione".
Secondo la tesi del Ministero della Difesa, tale conclusione sarebbe confortata dal tenore letterale degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, nei quali si presuppone la percezione da parte dell’interessato medesimo di uno "stipendio" e non di già di una "pensione".
Come già correttamente evidenziato dal T.A.R., il ricorso proposto in primo grado è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione degli artt. 117 e 120 del R.D. 3458 del 1928 e della L. 539 del 1950.
Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458 del 1928 n. 3458 contemplano l’attribuzione di benefici economici stipendiali per i mutilati ed invalidi di guerra, successivamente estesi, a" sensi della L. 359 del 1950, ai mutilati ed invalidi per servizio.
Nel caso di specie, è circostanza incontestatata che la domanda per il riconoscimento della causa di servizio è stata presentata in data precedente il congedo; ed è pure incontestata l’ulteriore circostanza né che l’infermità contratta dal ricorrente è ascrivibile ad una causa di servizio, secondo quanto successivamente accertato dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
In considerazione di tali due circostanze, quindi, sussistono nella specie tutti i presupposti per la concessione all’interessato dei benefici stipendiali da lui richiesti; e risulta altrettanto assodato che l’Amministrazione appellante non può – ora – legittimamente invocare a supporto del provvedimento di diniego dei benefici medesimi il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: tempo – tra l’altro – eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del "buon andamento" dell’azione amministrativa ( art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda.
A ragione, poi, il giudice di primo grado ha evidenziato che la susseguente domanda per il riconoscimento degli speciali benefici economici è stata presentata il 16 maggio 2008, cioè ad una data in cui il ricorrente era già in congedo, posto che in via altrettanto in equivoca si verte nella specie in tema di diritti a contenuto patrimoniale assoggettati all’ordinario termine di prescrizione, non consunto a quel momento.
Va da ultimo denotato che, a differenza di quanto qui affermato dal Ministero della Difesa, gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo.
4. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono liquidati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 5.000,00.- (cinquemila/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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