T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22597 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La disposizione dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo cui è possibile decidere la causa con sentenza semplificata quando se ne ravvisi – in sede cautelare – la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, è estensibile in via interpretativa alle cause decise in udienza pubblica (T.A.R. Lazio, sez. Latina, 29 gennaio 2008; T.A.R. Campania, sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).

2. L’atto indicato in epigrafe (parere dell’Ente Parco Nazionale del Circeo su richiesta di concessione edilizia in sanatoria ex art. 32 della L. n. 47 del 1985), in buona parte favorevole all’odierna ricorrente, viene impugnato in questa sede nei soli due punti contrari alla richiesta della medesima:

a) "realizzazione di una tettoia, da considerare, a tutti gli effetti come un’ulteriore volumetria aggiuntiva, per una superficie non residenziale pari a 35.05 mq in difformità del Nulla Osta n. 841 del 18/08/1960";

b) "realizzazione di un forno di dimensioni in pianta pari a 2.0 m x 1.8 m in difformità del Nulla Osta n. 841 del 18/08/1960".

3. La motivazione dell’atto impugnato sui due punti in questione si ricava dalle premesse del provvedimento, secondo cui si tratta di opere "costituenti corpi separati e distinti dall’abitazione preesistente", che non rientrano "nella fattispecie di cui all’art. 31 della L. n. 47/85, che prevede la sanabilità delle sole opere abusive ultimate entro il 1.10.1983, e che contrastano con il contesto tutelato (ai sensi del R.D. 285/34 e della legge 394/90) influendo negativamente sulla conservazione dell’ecosistema dell’area in esame inclusa nel sito di importanza comunitaria (SIC) Promontorio del Circeo zona Quarto caldo IT 6040016, di cui al D.M. 03.04.2000 del Ministero dell’Ambiente ed in Zona a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva CEE 79/409, risultando quindi incompatibili rispetto ai parametri istruttori della Zona Omogenea 1 "Quarto Caldo" così come definiti dalla Comunità del Parco Nazionale del Circeo, dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio – Atto n. I1355 del 19.06.02 – e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Servizio 5 Gestione ASFD n° 5005 del 18.07.02".

Nelle medesime premesse si richiamano anche le ordinanze di demolizione n. 65/2000, n. 127/2001 e n. 2/2002, e si fa riferimento anche al fatto che le opere non rientrano tra quelle ultimate entro il 1.10.1983.

4. Parte ricorrente sostiene:

a) che il riferimento alle opere realizzate dopo il 1983 riguarda solamente gli abusi sanzionati con le ordinanze di demolizione n. 65/00, 127/01 e 2/02, ma non il forno e la tettoia;

b) che il forno e la tettoia non contrastano con le esigenze di tutela paesaggisticoambientale, trattandosi di opere inserite in zona antropizzata ed assentite dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

5. Il ricorso è fondato sotto il profilo motivazionale, in quanto:

– dalla motivazione del provvedimento non è dato comprendere con chiarezza – data la complessità del quadro degli interventi edilizi attinenti all’immobile in questione – l’esatta portata oggettiva del riferimento alla data di ultimazione delle opere;

– il provvedimento non reca una motivazione sufficientemente adeguata e differenziata in ordine all’oggettivo impatto delle opere in questione sulle esigenze di tutela ambientale, avuto riguardo alla dimensione delle stesse ed anche al correlativo contestuale parere favorevole su altri abusi edilizi;

– non risulta sufficiente, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, giustificare il diniego in base al semplice dato della separazione fisica del manufatto dal resto dell’edificio.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto, con annullamento del parere negativo qui impugnato (nella parte relativa al forno e alla tettoia), salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II – bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *