Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
del P.G. Dott. STABILE Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 18/9/2010, confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente, della somma di Euro 370.000 emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, in data 12/7/2010, nei confronti di G.F., quale ingiusto profitto dei delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato, abuso d’ufficio e falso ideologico, commessi per l’aggiudicazione della gara d’appalto, indetta dal distretto socio sanitario 16, per il servizio del "Centro diurno per anziani" di Catania, a favore di G.P., quale legale rappresentante della società cooperativa "Socio Sanitario", eludendo di fatto la dichiarazione di ribasso d’asta inserita nell’offerta, con un profitto di circa Euro 370.000 a fronte di un servizio che non risulta essere stato effettivamente prestato, alla luce della informativa redatta dai Carabinieri del Nas.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge in relazione all’art. 640 quater c.p. e art. 322 ter c.p. ritenendo che il profitto degli eventuali reati fosse costituito dall’ammontare del gettone di presenza di circa Euro 2000,00 e non dalla maggior somma ritenuta dal Tribunale;
b) contraddittorietà e illogicità della motivazione, essendo stati sequestrati beni in comunione con il coniuge ed essendo stato sottoposto a sequestro, nei confronti del ricorrente, l’asserito intero profitto del reato, nonostante la pluralità degli indagati per i medesimi fatti, alcuni dei quali sottoposti anche a misura cautelare personale.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile Si deve preliminarmente rilevare che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8434 del 11/01/2007 Cc. – dep. 28/02/2007 Rv. 236255). Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. – dep. 26/06/2008 – Rv. 239692; Conforme S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
Il profitto del reato, per l’importo di circa Euro 370.000, a fronte della elusione del ribasso d’asta, appare correttamente quantificato dal Tribunale.
Nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso (Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 Cc. (dep. 02/07/2008) Rv. 239926; Sez. 6, Sentenza n. 18536 del 06/03/2009 Cc. (dep. 05/05/2009) Rv. 243190).
Inoltre il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non ha l’obbligo di individuare i singoli beni e di fissarne il relativo valore, spettando in concreto al P.M., quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento e davanti al quale le parti in terzi interessati potranno far valere i rispettivi diritti in ordine alla proprietà dei beni (Sez. 3, Sentenza n. 12580 del 25/02/2010 Cc. (dep 31/03/2010) Rv. 246444) Ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamenie fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.