T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 723 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 23 luglio 2007, il Commissario Straordinario del Consorzio per l’Area di sviluppo Industriale di Catania ha avviato, nell’ambito del più ampio procedimento di rinnovo degli organi consortili, le procedure per l’individuazione dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, ai sensi dell’art. 6, c. 4, l.r. 1/1984.

Con nota prot. ASI20070002639, il Commissario Straordinario rendeva noto che i seggi in questione sarebbero stati ripartiti con i seguenti criteri:

1) formazione di due graduatorie, l’una relativa alla grande industria, l’altra alle PMI;

2) nell’ambito di ciascun settore espletamento di procedura comparativa, con assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti: fino a 40 punti per ampiezza e diffusione della struttura organizzativa, dei servizi resi e dell’attività svolta (fissando ulteriori sottocriteri);

fino a 30 punti per numero delle imprese associate; fino a 30 punti per numero di occupati;

3) nell’ambito di ciascuna graduatoria, assegnazione dei seggi "secondo l’ordine decrescente a favore delle associazioni che superano la soglia minima di 30 punti".

Con la delibera impugnata il Consorzio ASI della provincia di Catania ha determinato di assegnare 2 componenti all’Assindustria, di cui uno per la categoria industrie e uno per la categoria piccola e media industria, ed un componente all’Apindustrie per la categoria industria.

La ricorrente Associazione ritiene illegittima detta delibera, e lesiva dei propri interessi di categoria, non essendole stato assegnato, in seno al Consiglio generale, il seggio in rappresentanza delle piccole e medie imprese, mentre le è stato attribuito un seggio in rappresentanza della categoria industria in relazione alla quale Apindustrie non vanta alcuna impresa tra i suoi iscritti.

Denuncia, pertanto, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione della l.r. n. 1 del 4 gennaio 1984, l’eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento.

Lamenta, la ricorrente, che si è proceduto ad applicare in modo irrazionale i criteri di rappresentatività comparativa su tutti e tre i seggi, pur avendo espressamente Apindustrie richiesto di partecipare per il seggio piccole e medie imprese e, per converso, non avendo formulato alcuna richiesta per il seggio inerente le grandi industrie.

Col secondo motivo di ricorso viene denunciato l’errore nella valutazione della rappresentatività comparativa sul secondo posto (grande industria) all’interno del consiglio generale.

Avrebbe errato il Consorzio nel procedere alla comparazione della rappresentatività sul terzo posto (grandi industrie ex INTERSIND), in quanto Apindustrie non vanta alcun iscritto nella detta categoria e l’applicazione dei criteri ha condotto invece al risultato di attribuire alla ricorrente un seggio in rappresentanza della grande industria, per cui si trova nella paradossale situazione di non poter esprimere il proprio contributo di associazione esponenziale degli interessi delle P.M.I. rispetto alle quali vanta invece nel territorio una consistente rappresentatività.

Resiste in giudizio il Consorzio ASI che eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto non risulta impugnato l’atto che ha stabilito i criteri applicativi dell’art. 6, comma 4, l.r.1/84, ovvero la nota commissariale n. 2639/2007 del 23.7.2007; inoltre contesta la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

Anche la controinteressata Confindustria -Associazione degli industriali della Provincia di Catania, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto Apindustrie avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, per non aver rispettato i termini di produzione della documentazione richiesta e perché avrebbe parzialmente omesso detta produzione. Insiste, inoltre, per l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse.

Con sentenza resa nel ricorso 3223 del 2008 in data odierna, è stata accolta l’impugnazione proposta in via autonoma, avverso gli stessi atti, dalla Confindustria, controinteressata nel presente giudizio.

Come affermato con la citata sentenza, che assume valore pregiudiziale, i documenti presentati da Apindustrie, ai fini della valutazione comparativa circa la rappresentatività di ciascuna Associazione, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, siccome prodotti tardivamente. Apindustrie, difatti, avrebbe dovuto produrre detti documenti entro il termine perentorio (30.11.2007) assegnatole con nota del Consorzio del 14.11.2007.

Peraltro, Apindustrie non ha nemmeno rispettato l’ulteriore termine – fino al 14.1.2007 (rectius: 2008) – assegnatole dal Consorzio con nota prot. 5089 del 28.12.2007, dato che, con nota n. 15/Pres. /08, ha ritenuto di produrre la documentazione in argomento limitatamente al punto I, ovvero solo "l’elenco nominativo delle imprese contenute nei prospetti riepilogativi, completo di dati occupazionali e del codice ATECO 2002, riferiti a ciascuna impresa dichiarata".

Di tali circostanze, di fatto, dà atto lo stesso Consorzio nella delibera n. 5 del 28.1.2008, il quale avrebbe dovuto considerare che trattavasi di documenti essenziali ai fini dell’attribuzione del punteggio, essendo rilevanti per la formazione della graduatoria per individuare la maggiore rappresentatività delle Associazioni ai fini dell’assegnazione dei seggi, come si evince dai criteri dettati con nota commissariale n. 2639 del 23.7.2007.

Orbene, con la citata sentenza resa nel ricorso 3223 del 2008, questa Sezione ha ritenuto che:

– "ogni qualvolta sia fissato un termine perentorio per la produzione di documentazione da cui dipende l’attribuzione di un vantaggio (in questo caso, l’assegnazione di un punteggio ai fini della distribuzione di seggi negli organi collegiali dell’ente), la mancata osservanza del termine impedisce all’Amministrazione di valutare i documenti tardivamente presentati, pena la violazione della regola della parità tra i concorrenti";

– "il tenore della nota del 14.11.2007 è inequivoco nel qualificare come "perentorio" il termine per l’integrazione documentale, da cui desumere il numero delle imprese associate e il numero degli occupati (per l’attribuzione di 30 punti per ciascuna voce)";

"Tali documenti (l’elenco nominativo delle imprese contenute nei prospetti riepilogativi, completo di dati occupazionali e del codice ATECO 2002, riferiti a ciascuna impresa dichiarata) sono stati prodotti solo a seguito di ulteriore nota del 28 dicembre 2007, con la quale veniva prorogato esclusivamente in favore di Apindustrie il detto termine, ancora una volta definito come "perentorio" ";

"A parte la considerazione (di per sé già troncante) che il termine in questione era stato espressamente qualificato dall’Amministrazione e che la proroga è intervenuta a termine scaduto, va rilevato che non essendosi Apindustrie attivata entro il termine inizialmente assegnato, il rispetto dei principi afferenti alla regola del buon andamento della Pubblica Amministrazione avrebbe imposto al Consorzio ASI di non prorogare ulteriormente il termine in questione, ma di procedere senz’altro sulla base degli elementi acquisiti. E ciò, sia per il rispetto della regola autoimpostasi di attribuire valore perentorio a quel termine, sia a tutela della parità di trattamento delle Associazioni interessate, sia al fine di contemperare l’esigenza di tutela del "favor partecipationis" con le esigenze di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, preordinate ad evitare inutili aggravamenti o ritardi nello svolgimento della procedura (sulla questione in generale della perentorietà del termine, cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 05 marzo 2010, n. 1426)".

In definitiva, i documenti tardivamente presentati da Apindustrie non potevano formare oggetto di valutazione comparativa e quindi viene meno ogni interesse della stessa alla definizione nel merito del presente ricorso, che, per l’effetto, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese possono compensarsi tra le parti, attesa la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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