Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 7.6.2010, la Corte d’Assise di Palermo ha respinto l’istanza proposta da B.A., condannato alla pena definitiva di anni 17 di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa dalla Corte d’Assise di Palermo con sentenza dell’8.11.05 per i reati di associazione mafiosa e traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, intesa ad ottenere lo scorporo della pena inflittagli per il reato concernente lo stupefacente e l’applicazione alla pena residua dei condoni concessi con il D.P.R. n. 865 del 1986; con il D.P.R. n. 394 del 1990; con la L. n. 207 del 2003 e, da ultimo, con la L. n. 241 del 2006. 2. La Corte ha ritenuto che nessuno dei provvedimenti di clemenza sopra elencati fosse applicabile al ricorrente, atteso che la totalità di essi escludevano l’applicabilità dell’indulto a coloro che, come l’odierno istante, si fosse reso responsabile di traffico di Ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
3. Avverso detta ordinanza della Corte d’assise di Palermo B. A. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge in quanto non poteva ritenersi che le violazioni della legge sugli stupefacenti a lui contestate comprendessero altresì l’aggravante dell’ingente quantitativo, si che erano a lui applicabili i condoni, disposti dal legislatore dal 1982 ad oggi.
Motivi della decisione
1. Con riferimento al ricorso proposto da B.A., si osserva quanto segue. Nella specie si verte in un’ipotesi di applicazione dell’indulto nella fase esecutiva.
L’art. 672 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4, prevedono che i relativi provvedimenti vengano adottati dal giudice dell’esecuzione "de plano" e cioè senza formalità e senza che venga fissata l’udienza di comparizione delle parti. Contro tali provvedimenti gli interessati possono proporre opposizione innanzi al medesimo giudice dell’esecuzione, il quale dovrà questa volta trattare il gravame con le forme dell’incidente di esecuzione, di cui all’art. 666 c.p.p., procedendo cioè alla convocazione delle parti ad un’udienza appositamente fissata.
2. Ritiene questo Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nelle materie attribuite alla competenza del giudice dell’esecuzione dall’art. 672 cod. proc. pen., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che esso abbia deciso "de plano", sia che abbia irritualmente provveduto, come nel caso in esame, ex art. 666 c.p.p., è data sempre e soltanto la facoltà di proporre opposizione (cfr., in termini, Cass. 3^ 19.2.03 n. 8124; Cass. 3^ 7.7.95 n. 1182).
La soluzione sopra prospettata appare invero preferibile in quanto, opinando diversamente e ritenendo cioè che, qualora il provvedimento sia stato adottato ex art. 666 c.p.p., si sarebbe verificata un’anticipata garanzia del contraddittorio, con conseguente possibilità di adire direttamente questa Corte di legittimità, il ricorrente sarebbe comunque privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena ed in fatto delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni che sono normalmente sottoponibili ad un giudice di merito.
3. Aderendo cioè a tale ultima soluzione il ricorrente verrebbe, in definitiva, ad essere privato di un grado del giudizio in una materia, quale quella dell’applicazione dell’indulto, per la quale il legislatore ha previsto l’opposizione nell’ottica del cd. "favor libertatis", che costituisce uno dei capisaldi del vigente ordinamento penale, avendo riconosciuto come l’indulto tocchi il delicato argomento della libertà personale.
4. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rimessione degli atti alla Corte d’Assise di Palermo per la decisione sull’opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’assise di Palermo.
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