Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente: A.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 20.05.2010 dalla Corte di appello di Brescia che aveva riformato la sentenza di condanna emessa in data 01.10.2008 dal Tribunale di quella città, nei confronti del ricorrente, imputato dei reati:
– di rapina in danno di A.T., cui sottraeva il portafogli mediante violenza consistita nel colpirlo al braccio con un paio di forbici;
– di lesioni in danno del predetto A.T.;
– di porto abusivo delle forbici;
fatti commessi il (OMISSIS);
La Corte di appello aveva ritenuto la prescrizione della contravvenzione nonchè l’equivalenza delle già concesse attenuanti ed aveva ridotto la pena in quella di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 850 di multa; confermando nel resto;
Nel presente ricorso si deduce:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
1) – Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione per avere valorizzato la deposizione della teste B. mentre quelle dichiarazioni non erano sufficienti ai fini della prova del delitto di rapina;
la motivazione era da censurare riguardo al diniego delle attenuanti generiche, negate illogicamente per dei precedenti assai risalenti nel tempo.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
I motivi proposti risultano totalmente infondati perchè assolutamente generici.
Invero il ricorrente censura di illogicità la sentenza per avere valorizzato la dichiarazione della teste B., affermando che il successivo "chiarimento" non sarebbe sufficiente a fugare i dubbi sulle sue dichiarazioni e sullo svolgimento del fatto, ma si limita alla mera enunciazione del motivo, senza indicare gli elementi in fatto e in diritto idonei a suffragare la censura.
Va ricordato come sia inammissibile, per genericità, il motivo di impugnazione con il quale non si esaminano specificamente – per confutarle – le considerazioni svolte da provvedimento impugnato: per l’effetto, deve ritenersi inammissibile, per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza appunto cadere nel vizio di aspecificità che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso. Cassazione penale. sez. 2, 13 ottobre 2009, n. 44038.
Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti penali dell’imputato.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006. n. 32290).
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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