Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 17.01.2008, emessa ex art. 425 c.p.p., il Gip del Tribunale Militare di Torino dichiarava non luogo a procedere, perchè il fatto non sussiste, nei confronti di A.G. e C.L., entrambi sottufficiali della Guardia di Finanza, imputati di alcuni episodi di concorso in collusione con estranei per frodare la finanza ( art. 110 c.p. e L. 09 dicembre 1941, n. 1383, art. 3), fatti contestati come commessi dal 1997 al 1999.
Rilevava invero detto giudice come, stante l’esito negativo dell’incidente probatorio nel quale vari testi dell’accusa (imputati di reato connesso) si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ed in situazione di ritenuta debolezza dei riscontri esterni, non vi fossero le condizioni per sostenere l’accusa in giudizio.
2. Avverso tale sentenza, nei confronti del solo imputato C., proponeva impugnazione in appello il Procuratore generale presso la Corte militare d’appello che motivava il gravame deducendo:
a) questione di illegittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p., quale risultante dopo la novella n. 46 del 2006;
b) nel merito: l’impugnata decisione era errata perchè i testi non aveva ritrattato quanto in precedenza affermato in sede di indagini, ma solo si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, atteggiamento neutro; in sede di p.g. il Ca. aveva ammesso di avere versato soldi al C. e questi aveva ammesso di avere ricevuto in casa la visita del predetto.
3. Con ordinanza in data 05.05.2010 la Corte militare d’appello, preso atto della decisione n. 33/2010 della Corte Costituzionale, che aveva respinto la stessa questione di costituzionalità di cui al predetto gravame, trasmetteva l’impugnazione a questa Corte ex art. 568 c.p.p., comma 5. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’impugnazione azionata dal Procuratore generale militare, invero, è stata proposta come appello, ma soprattutto – per quel che rileva dal prioritario e sostanziale punto di vista contenutistico – è chiaramente diretta ad una riforma nel merito, attraverso una prospettata rivalutazione del supporto accusatorio raccolto nelle indagini.
Occorre subito evidenziare, infatti, come l’impugnazione in esame non chieda annullamento per uno dei vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p., ma direttamente l’emanazione, in riforma, del perorato atto di rinvio a giudizio (come era consentito alla Corte d’appello prima della riforma di cui alla L. n. 46 del 2006).
Vale in proposito ancora rilevare come l’impugnazione stessa, pur facendo precedere il suo argomentato discorso critico da un profilato quadro di valutazione giuridica (v. il paragrafo 3.3 dell’atto d’appello), però si esplichi, ed – in definitiva – si esaurisca, in un prospettato riesame intrinseco delle risultanze (sia in punto esiti dell’incidente probatorio, sia in ordine agli ulteriori elementi di riscontro), così aggredendo l’impugnato provvedimento non tanto nella sua logica giuridica, o per dedotta violazione di legge, quanto nel suo costrutto di valutazione probatoria.
Ciò detto, occorre inoltre riconoscere come l’impugnata sentenza non soffra, all’evidenza, di vizi motivazionali di logica argomentativa che emergano dal testo del provvedimento stesso, vizi peraltro neppure denunciati – come tali – dall’atto di impugnazione.
Occorre dunque concludere che l’impugnazione, proposta come appello (e come tale inammissibile dopo la ridetta L. n. 46 del 2006 e dopo la sopra citata sentenza del Giudice delle Leggi), convertita in ricorso ex art. 568 c.p.p., comma 5, sia inammissibile anche in tale ultima qualificazione – ora unica possibile – per esprimere temi in fatto e conseguenti richieste non consentiti davanti a questa Corte di legittimità.
Tale dunque deve essere dichiarato il ricorso, ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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